Cass. pen. n. 3913 del 1 febbraio 2007

Testo massima n. 1


La remissione extraprocessuale tacita della querela (art. 152 c.p.) ha per presupposto fatti assolutamente inequivoci ed incompatibili con la volontà di persistere nella querela. Ne deriva che è immune da censure la decisione con cui il giudice di appello abbia escluso la sussistenza della detta remissione in ragione del comportamento equivoco della parte lesa, da cui non emerga in maniera univoca che non voglia più la punizione di colui che si sia reso responsabile di ingiurie, lesioni od altro. (Nella specie, la persona offesa aveva semplicemente dichiarato «abbiamo fatto pace, ma non ci salutiamo più»).

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi