Cass. pen. n. 34598 del 18 maggio 2023
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Decreto di inammissibilità della richiesta - Mancata acquisizione del parere del pubblico ministero - Nullità a regime intermedio - Sussistenza - Deducibilità a iniziativa del pubblico ministero e non della parte privata - Ragioni.
In tema di procedimento di esecuzione, ove il decreto di inammissibilità della richiesta, di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non sia stato preceduto dall'acquisizione del prescritto parere del pubblico ministero, sussiste una nullità a regime intermedio, ex art. 78, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non deducibile dalla parte privata, ma solo da quella pubblica, posto che il pubblico ministero è l'unico ad avere un interesse concreto all'instaurazione del contraddittorio cartolare, alla cui realizzazione è finalizzata la sua audizione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 2 CORTE COST.