Cass. civ. n. 3462 del 07 febbraio 2024
Testo massima n. 1
CREDITO - CREDITO FONDIARIO Opposizione allo stato passivo - Nullità del mutuo fondiario per eccedenza del finanziamento - Conseguenze - Inefficacia delle garanzie reali e personali concesse da un terzo - Esclusione.
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del limite di finanziabilità non comporta l'inefficacia delle garanzie reali e personali che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice abbia ottenuto dal terzo a salvaguardia dell'adempimento del credito restitutorio.