Cass. civ. n. 3462 del 07 febbraio 2024

Testo massima n. 1


CREDITO - CREDITO FONDIARIO Opposizione allo stato passivo - Nullità del mutuo fondiario per eccedenza del finanziamento - Conseguenze - Inefficacia delle garanzie reali e personali concesse da un terzo - Esclusione.


In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la nullità del mutuo fondiario per eccedenza del limite di finanziabilità non comporta l'inefficacia delle garanzie reali e personali che, in aggiunta al beneficio fondiario, la banca finanziatrice abbia ottenuto dal terzo a salvaguardia dell'adempimento del credito restitutorio.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 33719 del 2022

Normativa correlata

Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST.

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