Cass. pen. n. 5404 del 23 gennaio 2001

Testo massima n. 1


Le spese della custodia cautelare — che devono essere distinte da quelle di mantenimento in carcere del condannato in espiazione di pena definitiva, come si evince dal combinato disposto degli artt. 188, 189 nn. 2 e 3, 191 c.p., 692, commi 1 e 3, c.p.p. — sono comprese tra le spese processuali il cui titolo di recupero è costituito, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., dalla sentenza di condanna, sicché non possono essere poste a carico dell'imputato al quale sia stata applicata la pena su richiesta delle parti.

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