Art. 188 – Codice penale – Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso
Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena [145 n. 2; c.p.p. 692, 535] , e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili [c.c. 2740].
L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 24401/2015
Il Magistrato di sorveglianza non è competente a decidere in relazione alla istanza di remissione del debito concernente le spese di mantenimento del condannato in ospedale psichiatrico giudiziario, poichè le stesse hanno carattere di spese sanitarie e non di spese processuali.
Cass. civ. n. 28081/2013
La condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena.
Cass. civ. n. 5404/2001
Le spese della custodia cautelare — che devono essere distinte da quelle di mantenimento in carcere del condannato in espiazione di pena definitiva, come si evince dal combinato disposto degli artt. 188, 189 nn. 2 e 3, 191 c.p., 692, commi 1 e 3, c.p.p. — sono comprese tra le spese processuali il cui titolo di recupero è costituito, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., dalla sentenza di condanna, sicché non possono essere poste a carico dell'imputato al quale sia stata applicata la pena su richiesta delle parti.
Cass. civ. n. 98/1998
È costituzionalmente illegittimo l'art. 188, secondo comma, c.p., nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale; è illegittimo costituzionalmente l'art. 273, primo periodo, del R.D. n. 2701/1865, che approva la Tariffa in materia penale, limitatamente alle parole «in istato di insolvibilità» e l'art. 273, secondo periodo, dello stesso decreto, limitatamente alle parole «l'insolvibilità con dichiarazione della giunta municipale.