Art. 188 – Codice penale – Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena [145 n. 2; c.p.p. 692, 535] , e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili [c.c. 2740].

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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