Cass. pen. n. 11097 del 16 marzo 2002

Testo massima n. 1


Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni agonistiche e la concomitante imposizione dell'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia — che costituiscono l'oggetto del provvedimento deliberato dal questore ex art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401 — vanno qualificati come misure di prevenzione e non come misure di sicurezza, cosicché, in mancanza di un'esplicita previsione normativa, il provvedimento in questione non può essere adottato nei confronti di minori non ancora imputabili.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE