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Art. 200 — Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

Art. 200 — Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato [ 4 2 ].

Tuttavia l’applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l’espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 4880/2015

Le modifiche introdotte nell’art. 2 bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell’ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l’assimilazione dell’istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l’applicabilità, in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all’art. 200 cod. pen.

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Cass. pen. n. 13039/2005

Il disposto dell’art. 200, comma primo, c.p. — secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione — deve essere interpretato nel senso che, mentre non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato, è possibile la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura, atteso che il principio di irretroattività della legge penale riguarda le norme incriminatrici e non le misure di sicurezza, che per loro natura sono correlate alla situazione di pericolosità attuale del proposto. Conseguentemente, nel procedimento di prevenzione iniziato prima dell’entrata in vigore della legge 7 marzo 1996 n. 108 — che consente la confisca dei beni provenienti da attività di usura — è consentita l’applicazione e l’esecuzione di una misura di sicurezza patrimoniale nei confronti di soggetti indiziati del reato di usura.

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Cass. pen. n. 11097/2002

Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni agonistiche e la concomitante imposizione dell’obbligo di presentarsi all’autorità di polizia — che costituiscono l’oggetto del provvedimento deliberato dal questore ex art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401 — vanno qualificati come misure di prevenzione e non come misure di sicurezza, cosicché, in mancanza di un’esplicità previsione normativa, il provvedimento in questione non può essere adottato nei confronti di minori non ancora imputabili.

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Cass. pen. n. 7045/2000

Poiché, a norma dell’art. 200 c.p., le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione, la modificazione, ad opera dell’art. 1 del decreto legislativo n. 113 del 1999, dell’art. 12, comma quarto, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in tema di confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i reati previsti da quest’ultimo articolo, rende obbligatoria la confisca dell’autoveicolo utilizzato per favorire l’ingresso clandestino di stranieri nel territorio dello Stato, realizzato prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo del 1999, salvo il diritto del terzo estraneo al reato, al quale il mezzo di trasporto appartenga, di ottenerne la restituzione, qualora dimostri di essersi in qualche modo attivato per impedirne l’uso illecito, di non averlo potuto prevedere o di non essere incorso in difetto di vigilanza.

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Cass. pen. n. 3651/1997

In virtù del combinato disposto degli artt. 199 e 200 c.p. e dei principi affermati dall’art. 25 Cost., deve escludersi che in tema di applicazione delle misure di sicurezza operi il principio di irretroattività della legge di cui all’art. 2 c.p., sicché le misure predette sono applicabili anche ai reati commessi nel tempo in cui non erano legislativamente previste ovvero erano diversamente disciplinate quanto a tipo, qualità e durata. (Fattispecie relativa all’applicazione della confisca prevista dall’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306 – come introdotto all’art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399 – ad un reato di usura commesso precedentemente all’entrata in vigore delle predette disposizioni).

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Cass. pen. n. 775/1996

La confisca, come tutte le misure di sicurezza, è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione (art. 200 c.p.), cioè al tempo nel quale il presupposto della sua applicazione è divenuto apprezzabile o è stato apprezzato dal giudice come tale. Ne consegue l’applicabilità della confisca ex art. 2 D.L. 20 giugno 1994 n. 399, conv. in L. 8 agosto 1994 n. 501 anche in ipotesi di condanna per reato commesso in epoca anteriore all’entrata in vigore della predetta norma.

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Cass. pen. n. 3391/1995

Il disposto dell’art. 200, comma 1, c.p. — secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione — va interpretato nel senso che non potrà mai applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua commissione non costituiva reato, mentre è possibile, fermo quanto sopra in ordine al presupposto, la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura; deve invero considerarsi che il principio di irretroattività della legge penale, di cui agli artt. 25, comma 2 della Costituzione e 2 comma 1, c.p., riguarda le norme incriminatrici, ossia le disposizioni in forza delle quali un fatto è previsto come reato e non invece le misure di sicurezza.

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