Cass. pen. n. 11097 del 16 marzo 2002
Testo massima n. 1
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgano manifestazioni agonistiche e la concomitante imposizione dell'obbligo di presentarsi all'autorità di polizia — che costituiscono l'oggetto del provvedimento deliberato dal questore ex art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401 — vanno qualificati come misure di prevenzione e non come misure di sicurezza, cosicché, in mancanza di un'esplicita previsione normativa, il provvedimento in questione non può essere adottato nei confronti di minori non ancora imputabili.
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