Cass. pen. n. 3391 del 6 novembre 1995

Testo massima n. 1


Il disposto dell'art. 200, comma 1, c.p. — secondo cui le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al momento della loro applicazione — va interpretato nel senso che non potrà mai applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che, al momento della sua commissione non costituiva reato, mentre è possibile, fermo quanto sopra in ordine al presupposto, la suddetta applicazione per un fatto di reato per il quale originariamente non era prevista la misura; deve invero considerarsi che il principio di irretroattività della legge penale, di cui agli artt. 25, comma 2 della Costituzione e 2 comma 1, c.p., riguarda le norme incriminatrici, ossia le disposizioni in forza delle quali un fatto è previsto come reato e non invece le misure di sicurezza.

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