Cass. pen. n. 40808 del 18 novembre 2010
Testo massima n. 1
Agli effetti penali la pericolosità sociale rilevante ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza consiste nel pericolo di commissione di nuovi reati e deve essere valutata autonomamente dal giudice che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale dell'imputato, nonché sulla base di ogni altro parametro desumibile dall'art. 133 c.p.. (Nella specie è stata ritenuta incongrua la motivazione del giudice di merito, riferita al pericolo di atti autolesivi, irrilevanti ai fini della prognosi prevista dalla legge, e comunque assertiva di una generica pericolosità, apoditticamente recepita dalla relazione peritale).
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