Cass. pen. n. 24725 del 18 giugno 2008
Testo massima n. 1
La pericolosità sociale di una persona, intesa come accentuata possibilità che essa commetta in futuro altri reati, deve essere svolta sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 c.p.
La pericolosità sociale di una persona, intesa come accentuata possibilità che essa commetta in futuro altri reati, deve essere svolta sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 c.p.