Cass. pen. n. 1313 del 14 gennaio 2003
Testo massima n. 1
In materia di misure di sicurezza personale, ai fini della prognosi di pericolosità sociale il giudice non può prendere in considerazione le sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma deve procedere alla verifica di tutte le circostanze di cui all'art. 133 c.p., prima fra tutte la gravità del reato commesso e deve approdare ad un giudizio globale di pericolosità non limitata ad alcuni tipi di reati. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione relativa al ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario dell'imputato assolto per vizio di mente dal reato di ricettazione di cassette musicali prive del contrassegno Siae, in quanto il giudice di appello si era limitato a riportare il giudizio del perito, concludente per una pericolosità limitata a reati della stessa specie di quello commesso, senza prendere in considerazione gli altri parametri indicati dalla legge).
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