Cass. pen. n. 3811 del 6 dicembre 1997
Testo massima n. 1
In tema di misure di prevenzione lo stato di detenzione, anche se prolungato nel tempo, non è elemento idoneo ad escludere la pericolosità sociale, in quanto la rescissione dei legami con la associazione di appartenenza non è conseguenza diretta dell'allontanamento fisico dai luoghi ove l'attività dell'associazione si esplica.