Cass. pen. n. 2356 del 7 luglio 1992

Testo massima n. 1


La pericolosità sociale, ai fini dell'applicazione di misure di sicurezza, può desumersi anche da semplici indizi, sempre che questi siano costituiti da elementi di fatto certi, dai quali sia possibile far discendere, sul piano congetturale, la formulazione del giudizio probabilistico in ordine alla futura commissione di reati. Fra gli indizi anzidetti può legittimamente ricomprendersi anche la abituale frequentazione, da parte di soggetto già condannato per gravi reati, di persone facenti parte di una associazione per delinquere di tipo mafioso. (Nella specie trattavasi di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata).

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