Cass. pen. n. 1686 del 26 luglio 1988

Testo massima n. 1


In sede di unificazione ex art. 209 c.p. di varie misure di sicurezza applicate separatamente il risultato dell'operazione affidata alla competenza del magistrato di sorveglianza non può essere mai di tipo aritmetico, ma essa va condotta secondo il criterio della valutazione globale ed unitaria.

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