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Art. 209 — Persona giudicata per più fatti

Art. 209 — Persona giudicata per più fatti

Quando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.

Se le misure di sicurezza sono di specie diversa, il giudice valuta complessivamente il pericolo che deriva dalla persona e, in relazione ad esso, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge [ 219 ].

Sono in ogni caso applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione del pericolo presunto dalla legge [ 204 ].

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siasi ancora iniziata l’esecuzione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 133/2003

In caso di unificazione di più misure di sicurezza, l’assorbimento della misura meno grave in quella più grave non ne comporta l’estinzione, ma ne determina soltanto una diversa durata o la trasformazione in un’altra di specie diversa in base ai criteri fissati dall’art. 209 c.p., con la conseguenza che, in caso di estinzione di una delle misure unificate, quella residua, una volta accertata la persistente pericolosità del soggetto, riprende in pieno il suo vigore. (Fattispecie nella quale si è ritenuta correttamente disposta l’esecuzione della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per un anno, già unificata ad analoga misura successivamente applicata e poi revocata per effetto di annullamento della dichiarazione di delinquenza abituale).

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Cass. pen. n. 2869/1992

Il magistrato di sorveglianza, nel disporre un’unica misura di sicurezza nei confronti di persona a carico della quale siano state ordinate varie misure di sicurezza per effetto di condanne penali, è tenuto ad accertare la persistenza ed il grado della pericolosità sociale dell’interessato riferiti al momento dell’applicazione della misura; la relativa valutazione è precipuamente ancorata alla natura e rilevanza dei delitti perpetrati, cui deve aggiungersi una sfavorevole prognosi — desunta a norma delle disposizioni contenute negli artt. 133 e 203 c.p. — in ordine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati.

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Cass. pen. n. 1686/1988

In sede di unificazione ex art. 209 c.p. di varie misure di sicurezza applicate separatamente il risultato dell’operazione affidata alla competenza del magistrato di sorveglianza non può essere mai di tipo aritmetico, ma essa va condotta secondo il criterio della valutazione globale ed unitaria.

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Cass. pen. n. 1333/1971

Per l’art. 209 comma quarto c.p., la unificazione di più misure di sicurezza analoghe ordinate a carico della stessa persona deve essere effettuata tanto nel caso in cui una di esse sia ancora in corso di esecuzione mentre l’altra dovrebbe ancora iniziare, quanto in quello in cui per entrambe l’esecuzione non sia ancora iniziata. Ambedue le ipotesi devono essere regolate da un regime unitario per cui l’unificazione delle due misure disposta ai sensi dell’art. 209 comma primo o comma secondo ipotesi prima c.p. non può che avere per effetto l’integrale sostituzione della pluralità di misure ordinate con la misura prescelta dal giudice di sorveglianza. Poiché la sostituzione integrale opera indipendentemente dal fatto che una delle misure antecedenti sia stata parzialmente espiata, in modo da escludere ogni possibilità di cumulo, ne deriva che la misura risultante dall’unificazione retroagisce al momento in cui iniziò l’esecuzione di quella sostituita: il periodo minimo di durata della misura unificata è rapportato a tale momento, per cui l’unificazione opera necessariamente ex tunc.

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