14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1762 del 6 novembre 1973
Testo massima n. 1
Le norme fondamentali del vigente sistema penale e quelle dell’ordinamento penitenziario non possono dirsi contrarie al senso di umanità, in relazione alla norma dell’art. 27 comma terzo della Costituzione, in quanto dispongono, ai fini rieducativi, di assegnare a case di lavoro o a colonie agricole — ricorrendone i presupposti — anche persone che possono rientrare nella categoria degli inabili al lavoro. È pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 216 c.p. [ con riferimento alla citata norma della Costituzione ] in quanto non esclude che gli inabili al lavoro, pur se delinquenti abituali, vengano assegnati a case di lavoro per svolgere, sotto il controllo del giudice di sorveglianza, quell’attività lavorativa che sia compatibile con le loro condizioni fisiche.
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