Cass. civ. n. 34690 del 12 dicembre 2023

Testo massima n. 1


AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE Diritto alla provvigione indiretta - Condotta contraria alla buona fede del preponente - Omessa informativa in forza delle scritture contabili degli affari conclusi nella zona di competenza dell’agente - Conseguenze - Onere della prova - Facoltà per l’agente ex art. 210 c.p.c. di chiedere l’esibizione della contabilità.


In tema di contratto d'agenzia, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, l'agente, al quale l'art. 1748 c.c., nel testo modificato dall'art. 2 d.lgs. n. 303 del 1991, riconosce il diritto di esigere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, ha l'onere di provare che gli affari da lui promossi sono andati a buon fine o che il mancato pagamento sia dovuto a fatto imputabile al preponente, cosicché, qualora quest'ultimo non gli abbia trasmesso i dati e le informazioni necessarie per esercitare i suoi diritti di credito quantificando esattamente negli atti di causa le sue spettanze, il giudice deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 c.p.c., sussistendo il diritto dell'agente ad ottenerne l'esibizione anche nel caso in cui egli pretenda il pagamento delle provvigioni c.d. indirette.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 17575 del 2022

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1748
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 210

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