14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17951 del 16 aprile 2004
Testo massima n. 1
Ai fini della determinazione della durata della misura di sicurezza del ricovero in manicomio giudiziario rileva ex art. 222 c.p. la pena che la legge stabilisce per il reato addebitato e pertanto non è valutabile la riduzione di pena prevista in caso di giudizio abbreviato dall’art. 442 c.p.p., stante il carattere processuale di detto istituto. [ Fattispecie relativa al proscioglimento, a seguito di rito abbreviato, per infermità mentale da un reato punito con l’ergastolo con conseguente applicazione della misura del ricovero in manicomio giudiziario per una durata di anni dieci ].
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