Corte costituzionale n. 139 del 21 marzo 1989

Testo massima n. 1


È illegittimo costituzionalmente l'art. 266 del codice penale, nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia «sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione».

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