Cass. civ. n. 34782 del 12 dicembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Sostituzione del relatore dopo la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza - Principio dell'immutabilità del giudice - Violazione - Esclusione - Ragioni.


In tema di processo tributario, la sostituzione del relatore dopo la comunicazione dell'avviso di trattazione dell'udienza non viola il principio dell'immutabilità del giudice, che, essendo volto ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione esclusivamente dall'apertura di quest'ultima fino alla deliberazione della decisione, restando ininfluente il deposito di memorie nella fase antecedente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 15374 del 2001

Normativa correlata

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 30 CORTE COST.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61
Cod. Proc. Civ. art. 276 com. 1
Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST.

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