Cass. pen. n. 34786 del 31 maggio 2023

Testo massima n. 1


REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE - Aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. - Utilizzo del cd. "metodo mafioso" – Condotta che evoca implicitamente la forza intimidatrice tipica dell’agire mafioso - Sufficienza - Fattispecie.


Ai fini della configurabilità dell'aggravante del "metodo mafioso", di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., è sufficiente, in un territorio in cui è radicata un'organizzazione mafiosa storica, che il soggetto agente si riferisca implicitamente al potere criminale della consorteria, in quanto tale potere è di per sé noto alla collettività. (Fattispecie relativa al delitto di usura, in cui la Corte ha affermato che la notoria appartenenza del correo a un clan camorristico storico, la spregiudicatezza delle richieste usurarie provenienti dagli indagati e l'utilizzo di espressioni tipiche dell'agire mafioso, consentissero di ritenere integrato "il metodo delinquenziale mafioso").

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 32 del 2017

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1
Cod. Pen. art. 644

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