Cass. pen. n. 34789 del 02 luglio 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - Rigetto di richiesta di avocazione ex art. 413 cod. proc. pen. - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.


In tema di impugnazioni, è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il Procuratore Generale presso la Corte di appello rigetta l'istanza di avocazione proposta ai sensi dell'art. 413 cod. proc. pen., trattandosi di provvedimento che non ha natura giurisdizionale e che, pertanto, non è impugnabile, neppure per abnormità.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 15128 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 413
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 1 lett. B)

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