Cass. pen. n. 28468 del 2 luglio 2013

Testo massima n. 1


L'attenuante prevista dall'art. 311 c.p. è circostanza avente natura oggettiva, per cui la valutazione del danno o del pericolo va riferita al contributo non del singolo concorrente nel reato ma all'attività complessiva di tutti i partecipi.

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