Cass. civ. n. 348 del 08 gennaio 2025

Testo massima n. 1


FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE Concordato misto - Presupposti - Indicazione delle modalità di liquidazione dei beni - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nomina giudiziale del liquidatore.


Nel concordato misto, nel quale alla prosecuzione dell'attività aziendale si accompagna la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, il debitore deve indicare nella proposta le attività di dismissione che intende effettuare e, ove tale indicazione manchi o sia generica, il tribunale, ai sensi dell'art. 182 l.fall., deve sopperire all'inattività o inerzia, nominando un liquidatore giudiziale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 734 del 2020

Normativa correlata

Legge Falliment. art. 182
Legge Falliment. art. 186 bis

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