Cass. pen. n. 34814 del 08 agosto 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE - Revoca o sostituzione di misura cautelare - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4, cod. proc. pen. - Obbligo del giudice di disporre accertamenti nominando un perito - Condizioni.


In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. impone al giudice la nomina del perito solo se sussiste un apprezzabile "fumus" e cioè se risulti formulata una chiara diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, o comunque si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 11328 del 2011

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

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