Cass. pen. n. 9106 del 25 febbraio 2013

Testo massima n. 1


Anche per il reato di corruzione internazionale, previsto dall’art. 322 bis c.p., trovano applicazione le regole dettate dagli artt. 7, 9 e 10 c.p., per cui, qualora il reato sia commesso in territorio estero, occorre, per la sua procedibilità in Italia, che vi sia la richiesta del Ministro della giustizia.

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