Cass. pen. n. 34816 del 08 agosto 2023

Testo massima n. 1


RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - IN GENERE - M.A.E. - Consegna per l'estero - Rischio di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile dello stato di salute del consegnando - Sospensione della consegna - Condizioni - Conseguenze - Interlocuzioni con l'autorità emittente - Esito - Rifiuto - Possibilità.


In tema di mandato di arresto europeo per l'estero, qualora sussista il rischio per il consegnando di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del proprio stato di salute, o una riduzione significativa della propria aspettativa di vita, ovvero un pericolo per la sua stessa vita, anche in considerazione della mancanza di cure adeguate alle condizioni patologiche nello Stato di emissione, l'autorità dello Stato di esecuzione, ai sensi degli artt. 18 e 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, interpretati in conformità all'art. 23, par. 4, della decisione quadro 2002/584/GAI, può sospendere la consegna della persona richiesta al fine di ottenere assicurazioni dall'autorità giudiziaria emittente sui trattamenti che saranno praticati in ambiente carcerario; all'esito di tali interlocuzioni, può dare seguito alla richiesta consegna oppure, nell'ipotesi residuale in cui non sia individuata una soluzione che consenta di evitare gravi rischi alla salute della persona ricercata, emettere una decisione finale di rifiuto (v. Corte cost. n. 173 del 2023).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 18352 del 2020

Normativa correlata

Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis CORTE COST. PENDENTE
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 3

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