Cass. civ. n. 34821 del 13 dicembre 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - LEGITTIMAZIONE Dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 276 c.c. – Legittimazione passiva – Eredi degli eredi – Necessità della nomina del curatore speciale – Momento della richiesta – Prima del giudizio - Competenza – Giudizio di rinvio a seguito di cassazione – Autonomia – Conseguenze.


La domanda per il riconoscimento della paternità o maternità, quando non vi siano eredi immediati e diretti del presunto genitore premorto, deve essere proposta nei confronti di un curatore speciale (unico legittimato passivo, salva la facoltà di intervento degli eredi degli eredi), la cui nomina deve essere richiesta prima dell'introduzione del giudizio secondo la regola stabilita dalla disposizione speciale di cui all'art. 276 c.c., anche in sede di riassunzione del giudizio a seguito di cassazione della sentenza d'appello per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, per la natura autonoma del relativo procedimento.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 14615 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 276 CORTE COST.
Decreto Legisl. del 2013 num. 154 art. 33 com. 1
Legge del 2012 num. 219 art. 1 com. 5
Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

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