Cass. pen. n. 34824 del 08 agosto 2023
Testo massima n. 1
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITA' - Concorso di reati - Dichiarazione di estinzione per taluni di essi - Rilevanza dei reati dichiarati estinti ai fini del riconoscimento della circostanza di cui all'art. 61, n. 4, cod. pen. - Necessità - Fattispecie.
In tema di circostanze del reato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante comune dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., in caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno o più di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della valutazione della sussistenza del lucro di speciale tenuità. (Fattispecie in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti in cui la Corte ha ritenuto che la speciale tenuità vada rapportata non solo all'entità economica del danno cagionato all'Erario, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati dal reato, in termini effettivi o potenziali).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531
Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 17 bis