Cass. pen. n. 37083 del 8 ottobre 2007

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 331 c.p. è necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o di pubblica necessità, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell'attività svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento. (Fattispecie in tema di interruzione di un'utenza telefonica, comprese le chiamate verso i numeri di emergenza, a seguito di controversia sorta a seguito di mancato pagamento di una fattura).

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