Art. 331 – Codice penale – Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica necessità
Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.
Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1104/2025
La costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo; trattandosi di causa inscindibile, ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti.
Cass. civ. n. 21870/2024
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini per la notificazione degli avvisi di accertamento, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in presenza di seri indizi di reato che fanno insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, opera in relazione all'accertamento e al suo titolo di responsabilità principale, senza estendersi automaticamente al coobbligato solidale destinatario di un autonomo atto di iscrizione a ruolo.
Cass. civ. n. 17893/2024
La parte soccombente è priva di interesse a far valere, col ricorso per cassazione, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi nel giudizio di appello, se dalla loro partecipazione al processo non avrebbe tratto alcun vantaggio, essendo risultate infondate tutte le altre censure mosse alla sentenza impugnata, e se non sia nemmeno astrattamente ipotizzabile che tale integrazione si sarebbe risolta in una decisione di contenuto diverso e favorevole alla stessa soccombente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata integrazione del contradditorio nei confronti della terza chiamata, che avrebbe dovuto manlevare l'utilizzatore di un bene concesso in leasing, ed i suoi fideiussori, sul presupposto dell'inammissibilità di tutte le censure spiegate dai ricorrenti avverso la sentenza impugnata).
Cass. civ. n. 14019/2024
Gli avvisi di accertamento concernenti la sussistenza di una frode IVA idonea a giustificare la comunicazione di una notizia di reato ex art. 331 c.p.p. rientrano tra gli atti indifferibili e urgenti che possono essere notificati anche durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020.
Cass. civ. n. 2246/2024
L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace.
Cass. civ. n. 35257/2023
Nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui, a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento - in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia – aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.).
Cass. civ. n. 23511/2023
Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli.
Cass. civ. n. 16137/2023
La regola dettata dal terzo comma dell'art. 157 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, si riferisce solo ai casi nei quali la nullità non possa pronunciarsi che su istanza di parte, e non riguarda, perciò, le ipotesi in cui, invece, questa debba essere rilevata d'ufficio, con la conseguenza che essa non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi ad un difetto di attività del giudice, al quale incombeva l'obbligo di adottare un provvedimento per assicurare il regolare contraddittorio nel processo. (Nella specie, in applicazione del detto principio, la S.C., cassando con rinvio, ha dichiarato nulla la sentenza di appello confermativa della proposizione vittoriosa dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. riguardante un atto di compravendita, da parte della banca creditrice, sul rilievo che, nel giudizio di secondo grado, il terzo acquirente non aveva evocato in giudizio la debitrice alienante quale litisconsorte necessario, ma solo la banca creditrice).
Cass. civ. n. 14423/2023
La regola dettata dall'art. 157, comma 3, c.p.c., secondo cui la parte che ha determinato la nullità non può rilevarla, non opera quando si tratti di una nullità rilevabile anche d'ufficio, ma tale inoperatività è correlata alla durata del potere ufficioso del giudice, sicché una volta che quest'ultimo abbia deciso la causa omettendo il rilievo, la regola si riespande, a meno che si tratti di una nullità per cui la legge prevede il rilievo officioso ad iniziativa del giudice anche nel grado di giudizio successivo, così come si verifica laddove l'appellante non abbia integrato il contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, contumace in primo grado, che non cessa per tale motivo di poter denunziare il vizio in sede di legittimità. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione di merito sullo stato di adottabilità del minore, assunta senza che il giudice del gravame avesse integrato il contraddittorio nei confronti della madre, contumace in primo grado e non evocata nel giudizio di appello dal padre, ricorrente in cassazione).
Cass. civ. n. 8835/2023
L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, la morte della parte che si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, anche qualora l'evento interruttivo abbia colpito una parte avente la veste di litisconsorte necessario processuale, il giudizio deve essere riassunto o proseguito nel termine di cui all'art. 305 c.p.c. e non nelle forme di cui all'art. 331 c.p.c. - operante invece nei casi in cui, a fronte di una pluralità di eredi della parte deceduta, almeno uno di tali eredi si sia già costituito in giudizio - e che il vizio o la mancata tempestiva notificazione dell'atto di riassunzione, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio, impongono al giudice di ordinarne la rinnovazione in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c. entro un termine perentorio, il cui mancato rispetto determina l'estinzione del giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 291, ultimo comma, e 307, comma 3, c.p.c.
Cass. civ. n. 6596/2023
Quando in un contratto di locazione la parte locatrice è costituita da più locatori, dal lato passivo ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, mentre dal lato attivo può agire nei riguardi del locatario per l'adempimento delle sue obbligazioni, trovando applicazione la disciplina della solidarietà ex art. 1292 c.c., la quale, tuttavia, non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non dà luogo, perciò, a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati o creditori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - in relazione a un contratto di locazione che prevedeva che il pagamento del canone avvenisse mediante bonifico su un conto corrente intestato a due dei plurimi locatori - aveva ritenuto che la chiusura di tale conto, a seguito del decesso dei relativi intestatari, non legittimasse in alcun modo il conduttore ad interrompere il pagamento del canone, che avrebbe dovuto invece effettuarsi al domicilio di altro co-locatore, in applicazione dell'art. 1182, comma 3, c.c.).
Cass. civ. n. 6016/2023
La domanda di riformulazione della graduatoria, volta ad ottenere una determinata utilità (promozione, trasferimento, livello retributivo, ecc.) in esito a una procedura concorsuale, impone l'instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla selezione; tuttavia, l'originario litisconsorzio necessario cessa nel caso in cui, prima del successivo grado di giudizio, venga meno il bene della vita che aveva imposto la partecipazione di altri soggetti e, cioè quando difetti l'inscindibilità della causa per non essere più conseguibile il "petitum". (Nella specie, la S.C. ha affermato che - in conseguenza della soppressione, avvenuta nelle more del giudizio di primo grado, della struttura complessa in relazione alla quale era stata indetta la procedura selettiva - non dovevano essere necessariamente evocati in appello tutti i partecipanti al concorso).
Cass. civ. n. 5816/2023
facenti capo alla suddetta società, quali litisconsorti necessari rispetto al creditore e al soggetto acquirente del bene oggetto del contratto della cui inefficacia si tratta.
Cass. civ. n. 4303/2023
Nel caso di litisconsorzio necessario processuale - configurabile quando la presenza di più parti nel primo grado deve necessariamente persistere nell'impugnazione per evitare un possibile conflitto di giudicati - la mancata integrazione del contraddittorio nel grado d'appello determina la nullità, rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, del procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso; tuttavia, tale regola non trova applicazione qualora la parte che lamenti la non integrità del contraddittorio non possa ottenere una pronuncia di merito a sé favorevole oppure quando le cause non siano inscindibili o comunque dipendenti l'una dall'altra, non sussistendo in tale ipotesi l'esigenza del litisconsorzio. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che - ritenute scindibili le cause risarcitorie originariamente proposte, ex art. 2043 e 2048 c.c., nei confronti del minore e dei genitori - non aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio, nelle more divenuto maggiorenne, nel processo di appello proposto dai soli genitori).
Cass. civ. n. 3391/2023
Nell'ambito del giudizio di appello, qualora una medesima persona fisica cumuli in sé la qualità di parte in proprio e di erede di altro soggetto e sia stata regolarmente citata in giudizio nella prima qualità, non è necessario provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, neppure laddove sia rimasta contumace, dal momento che anche in questo caso la parte sostanziale ha avuto conoscenza della citazione ed è stata posta in condizioni di potersi validamente difendere.
Cass. pen. n. 17590/2017
Nel reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità l'interesse tutelato ha natura sopraindividuale, cosicché il singolo utente, o aspirante utente, danneggiato dall'omessa o irregolare prestazione del servizio non assume la qualità di persona offesa dal reato e, pertanto, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione né il ricorso per cassazione avverso la decisione di archiviazione.
Cass. pen. n. 46755/2012
Integra il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 cod. pen.) l'ingiustificato inadempimento delle prestazioni proprie del servizio farmaceutico da parte del titolare di una farmacia in turno di reperibilità.
Cass. pen. n. 30749/2009
L'attività di smaltimento di rifiuti è da considerare un "servizio di pubblica necessità" e, pertanto, integra il reato di interruzione di un servizio di pubblica necessità l'inadempimento di tale attività che alteri il funzionamento del servizio nel suo complesso. (Fattispecie relativa alla ritenuta insussistenza del reato in relazione alla condotta dell'esercente di un centro di raccolta che aveva occasionalmente impedito lo scarico nel sito di rifiuti ospedalieri all'impresa che li aveva prelevati nei luoghi di produzione e con la quale aveva in tal senso stipulato un accordo contrattuale).
Cass. pen. n. 37083/2007
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 331 c.p. è necessario che sia interrotto o turbato nel suo complesso il servizio pubblico o di pubblica necessità, restando esclusa dalla previsione normativa la condotta limitata a singole utenze che incida solo marginalmente sul volume dell'attività svolta e che non sia in grado di comprometterne in modo apprezzabile il funzionamento. (Fattispecie in tema di interruzione di un'utenza telefonica, comprese le chiamate verso i numeri di emergenza, a seguito di controversia sorta a seguito di mancato pagamento di una fattura).
Cass. pen. n. 5994/1996
Il reato di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità di cui all'art. 331 c.p. è reato proprio che si qualifica per il soggetto che lo può realizzare (imprenditore, in senso lato); quando manchi tale requisito soggettivo (titolarità di un'impresa esercente il suddetto servizio) non è configurabile il reato in questione, bensì quello meno grave previsto dall'art. 340 c.p.