Cass. civ. n. 3485 del 06 febbraio 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Imposte dirette - Assegno di mantenimento del coniuge - Percezione in unica soluzione di arretrati a seguito di azione giudiziaria - Tassazione separata - Applicabilità - Ragioni.
In tema di imposte dirette sull'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione dei coniugi, le somme percepite in un'unica soluzione a titolo di arretrati, a seguito di rivalutazione disposta per ordine del giudice, sono soggette a tassazione separata, non essendo equiparabili ai versamenti in unica soluzione volti ad assolvere e liquidare l'onere di mantenimento.
Massime precedenti
Normativa correlata
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.