Cass. civ. n. 3081 del 23 marzo 1998

Testo massima n. 1


La continuità della possessio ad usucapionem va correlata all'utilizzazione del bene che ne costituisce l'oggetto, sì che se è normale, in relazione ad essa, l'intermittenza dei relativi atti di godimento - come nel caso di non utilizzazione di un'area di parcheggio durante la circolazione dei veicoli - non esclude, in sé, la persistenza del potere di fatto sulla cosa.

Testo massima n. 2


La nullità della sentenza impugnata, per essere questa fondata sulle risultanze dell'attività probatoria svolta da una parte non ritualmente costituita, ricade nel novero di quelle per le quali vige la regola dell'assorbimento nei mezzi di gravame, di guisa che, in difetto di rituale e tempestivo rilievo della nullità degli atti presupposti, anteriormente alla sentenza sulla res controversa, la pronuncia di questa equivale ad accertamento implicito della regolarità del processo, con l'ulteriore conseguenza che il difetto di gravame sul punto ne determina la soggezione alla irretrattabilità del giudicato formale.

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