Cass. civ. n. 34872 del 13 dicembre 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Fondo patrimoniale - Creditori - Esecuzione sui beni del fondo - Distinzione tra chi conosceva e chi ignorava l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia - Rilevanza - Conseguenze - Possibilità di esercitare l’azione revocatoria - Sussistenza.


In tema di fondo patrimoniale, ai fini dell'esecuzione sui beni che lo compongono, i creditori vanno distinti in base alla loro condizione soggettiva al momento dell'insorgenza dell'obbligo, tra coloro che ignoravano l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia, ai quali è riservata ex art. 170 c.c. la garanzia generica sui beni attributi al fondo, e coloro che, viceversa, conoscevano tale estraneità, ai quali ultimi è preclusa la possibilità di agire in executivis sui beni del fondo e sui relativi frutti, pur restando ferma la loro facoltà, al pari di tutti gli altri creditori, di proporre azione revocatoria avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, in quanto a titolo gratuito, è soggetto, sussistendone i presupposti, all'azione ex art. 2901, comma 1, n. 1), c.c.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 29983 del 2021

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2901

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE