Cass. civ. n. 34882 del 13 dicembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI Accise sul gasolio per uso commerciale - Previsione di aliquote differenziate - Esclusione dell'agevolazione per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore - Violazione della normativa europea - Insussistenza - Fondamento.


In tema di accise sul gasolio per uso commerciale, l'esclusione del regime agevolativo per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore non viola l'art. 7, parr. 2 e 3, della Direttiva n. 2003/96/CE, il quale, nell'attribuire agli Stati membri la facoltà di applicare un'aliquota di accisa ridotta, non li vincola ad estendere il beneficio indiscriminatamente a tutti i veicoli, compresi quelli che, senza un supporto quale il filtro antiparticolato, dovrebbero essere interdetti dalla circolazione in forza dei principi fissati in materia antinquinamento dalla stessa normativa europea.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 16009 del 2023

Normativa correlata

Direttive del Consiglio CEE 27/10/2003 num. 96 art. 7
Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 645 CORTE COST.
Decreto Legisl. 02/02/2007 num. 26
Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 24 ter CORTE COST.

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