Cass. pen. n. 1031 del 14 gennaio 2003

Testo massima n. 1


In tema di circolazione stradale, è rinvenibile una condotta colposa del conducente che, versando in una situazione di pericolo per fatto altrui, non ponga in essere una manovra di emergenza, solo ove questa sia utilmente ed agevolmente percepibile (tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità o meno della condotta del soggetto antagonista, degli spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psico-fisica) e possa essere attuata, oltre che in tempo utile, anche senza esporre a pericoli il conducente medesimo e altri terzi.

Testo massima n. 2


In tema di obbligazioni nascenti dal reato, la morte di una persona causata dall'altrui fatto illecito non fa acquistare al defunto - e quindi agli eredi - né il diritto al risarcimento del danno biologico né quello al risarcimento del danno per la perdita della vita; nel caso invece in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni e la morte dalle stesse causata, essendo configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, il diritto al risarcimento è trasmissibile agli eredi che possono quindi agire nei confronti del danneggiante iure hereditatis.

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