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Art. 589 — Omicidio colposo

Art. 589 — Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa [ 43 ] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

[ Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

  1. 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  2. 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. ]

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [ 582 ], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

  1. 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  2. 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. ]
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 18334/2018

Il medico in posizione apicale che abbia correttamente svolto i propri compiti di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo, non risponde dell’evento lesivo conseguente alla condotta colposa del medico di livello funzionale inferiore a cui abbia trasferito la cura del singolo paziente, altrimenti configurandosi una responsabilità di posizione, in contrasto col principio costituzionale di personalità della responsabilità penale. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha escluso la responsabilità penale di un primario di reparto per l’omicidio colposo di un paziente che non aveva visitato personalmente, verificatosi nell’arco di dieci giorni, senza che in tale ambito temporale gli fosse segnalato nulla dai medici della struttura).

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Cass. pen. n. 14663/2018

In tema di distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e con riferimento ad eventi lesivi connessi alla circolazione stradale, occorre rifuggire dalla tendenza a ricondurre nel fuoco del dolo ogni comportamento improntato a grave azzardo, quasi che la distinzione tra dolo e colpa fosse basata su un dato “quantitativo”correlato alla maggiore o minore sconsideratezza alla guida (nel senso che alla maggiore sconsideratezza corrisponderebbe un maggiore tasso di rappresentazione e volizione), dovendo invece detta distinzione basarsi essenzialmente su un accurato esame delle specificità del caso concreto, attraverso il quale pervenire al dato differenziale di fondo, ossia l’attribuibilità o meno al soggetto attivo di un atteggiamento di volizione dell’evento lesivo o mortale, inteso (tale atteggiamento) in senso ampio, ossia comprensivo dell’accettazione consapevole della concreta eventualità del verificarsi di quell’evento in conseguenza della condotta posta in essere. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha escluso che potesse sanzionarsi a titolo di dolo eventuale anziché di colpa cosciente la condotta di un soggetto che, avendo imboccato contromano e ad alta velocità, in ora notturna, una strada buia, così esponendosi a gravi pericoli anche per la propria incolumità, aveva investito un pedone, cagionandone la morte).

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Cass. pen. n. 50975/2017

In tema di omicidio colposo, sussiste il nesso di causalità tra l’intempestiva diagnosi di una malattia tumorale e il decesso del paziente, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove dal giudizio controfattuale risulti l’alta probabilità logica che la diagnosi tempestiva avrebbe consentito il ricorso a terapie atte a incidere positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che la morte si sarebbe verificata in epoca posteriore o con minore intensità lesiva.

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Cass. pen. n. 44622/2017

In tema di colpa professionale, il medico che succede ad un collega nel turno in un reparto ospedaliero assume nei confronti dei pazienti ricoverati la medesima posizione di garanzia di cui quest’ultimo era titolare, circostanza che lo obbliga ad informarsi circa le condizioni di salute dei pazienti medesimi e delle particolari cure di cui necessitano. Fattispecie relativa alla riconosciuta responsabilità per omicidio colposo del medico subentrante nel turno che, omettendo di consultare la cartella clinica informatizzata, in un caso di “riferita ingestione di osso di pollo”, ometteva di disporre l’esame endoscopico del paziente, poi deceduto per shock emorragico provocato dal corpo estraneo infisso nella parete dell’esofago).

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Cass. pen. n. 43476/2017

Il medico psichiatra è titolare di una posizione di garanzia che comprende un obbligo di controllo e di protezione del paziente, diretto a prevenire il pericolo di commissione di atti lesivi ai danni di terzi e di comportamenti pregiudizievoli per se stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l’affermazione di responsabilità per il reato di omicidio colposo di un medico del reparto di psichiatria di un ospedale pubblico per il suicidio di una paziente affetta da schizofrenia paranoide cronica, avvenuto qualche ora dopo che la paziente, presentatasi in ospedale dopo avere ingerito un intero flacone di Serenase, era stata dimessa dal medico, senza attivare alcuna terapia e alcun meccanismo di controllo).

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Cass. pen. n. 25552/2017

In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali, l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì conto di eventuali imprudenze altrui, purché ragionevolmente prevedibili. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ragionevolmente prevedibile la presenza, di sera, in una strada cittadina poco illuminata, in un punto situato nei pressi di una fermata della metropolitana, di persone intente all’attraversamento pedonale nonostante l’insistenza “in loco”di apposito sottopassaggio).

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Cass. pen. n. 20340/2017

In tema di omicidio colposo, la fattispecie disciplinata dall’art. 589 u.c. (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) non costituisce un’autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall’art. 589, comma primo, cod. pen., ma prevede un’ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo “quoad poenam”, con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione.

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Cass. pen. n. 18090/2017

In tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 299, D.Lgs. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicchè l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per il decesso di un lavoratore perchè assumendo il compito di organizzare e dirigere un sopralluogo, per conto del datore di lavoro, aveva assunto anche l’obbligo di garantire la sicurezza dei partecipi).

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Cass. pen. n. 12175/2017

In tema di infortuni sul lavoro, in presenza di patologie neoplastiche multifattoriali, la sussistenza del nesso causale non può essere esclusa sulla sola base di un ragionamento astratto di tipo deduttivo, che si limiti a prendere atto della ricorrenza di un elemento causale alternativo di innesco della malattia, dovendosi procedere ad una puntuale verifica – da effettuarsi in concreto ed in relazione alle peculiarità della singola vicenda – in ordine all’efficienza determinante dell’esposizione dei lavoratori a specifici fattori di rischio nel contesto lavorativo nella produzione dell’evento fatale.

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Cass. pen. n. 38071/2016

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nell’ipotesi di noleggio “a caldo”di macchinari anche il noleggiatore risponde delle conseguenze dannose derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all’utilizzo del macchinario noleggiato. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha ritenuto configurabile la concorrente responsabilità dell’imputato, titolare dell’impresa, che, a conoscenza dei lavori da eseguire, aveva noleggiato un mezzo inadeguato).

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Cass. pen. n. 24692/2016

L’appaltatore di lavori, in base al principio del “neminem laedere”, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare danni alle persone, non soltanto nel periodo di esecuzione delle opere appaltate, ma anche nella fase successiva, permanendo l’obbligo di non lasciare senza custodia le situazioni di grave pericolo che gli siano note. (Fattspecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo, pronunciata a carico del titolare della ditta appaltatrice che, dopo aver eseguito alcuni lavori nel vano ascensore di uno stabile, ancora privo della cabina elevatrice, aveva omesso di predisporre cautele idonee ad impedirvi l’accesso, determinando la caduta ed il decesso di un minore).

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Cass. pen. n. 42501/2013

La relazione causale tra la violazione delle prescrizioni dirette a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e gli infortuni che concretizzano i fattori di rischio avuti di mira dalle prescrizioni violate sussiste indipendentemente dall’attualità della prestazione lavorativa, e quindi anche nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell’attività. (Nella fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore determinata dallo smottamento delle pareti di una trincea scavata per la posa in opera di tubi fognari, la Corte ha ritenuto la rilevanza causale del mancato allestimento delle armature prescritte dal piano di sicurezza e dalle norme di legge, nonostante lo smottamento si fosse verificato quando la vittima era scesa nello scavo per soddisfare un bisogno fisiologico).

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Cass. pen. n. 30206/2013

In tema di omicidio colposo in danno di lavoratori esposti ad amianto, non è sufficiente per ritenere sussistente il nesso di causalità affermare che l’esposizione a polveri di amianto viene indicata da leggi scientifiche universali e probabilistiche come causa dell’asbestosi, del tumore polmonare, del mesoltelioma pleurico e delle placche pleuriche, essendo, invece necessario accertare che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore sia insorta, si sia aggravata o si sia manifestata in un più breve periodo di latenza per effetto dell’esposizione a rischio, così come verificata. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di assoluzione di un dirigente di un’azienda per non essere stato provato il nesso di causalità tra la sua condotta, omissiva delle misure a tutela dei lavoratori esposti ad amianto, e l’evento morte di un operaio, avendo il predetto dirigente assunto la posizione di garanzia per appena sei mesi ed in un periodo in cui vi era anche stata contrazione dell’orario di lavoro, rispetto alla durata complessiva dell’esposizione alle polveri di amianto del lavoratore deceduto).

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Cass. pen. n. 26087/2013

In tema di lesioni colpose non sussiste l’aggravante della violazione di norme infortunistiche nella ipotesi in cui l’infortunio sia occorso a seguito dell’utilizzo di una struttura ricreativa aperta alla pubblica utenza. (Fattispecie relativa all’utilizzo da parte di un cliente di uno scivolo gonfiabile, riservato all’utenza infantile, posto all’esterno di una piscina aperta al pubblico).

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Cass. pen. n. 24165/2013

In tema di omicidio colposo, rispondono della morte per annegamento di un minore sia l’educatrice addetta all’accompagnamento dello stesso, la quale, in violazione del dovere di costante vigilanza, si sia allontanata dalla piscina per attendere momentaneamente alle esigenze di altro minore facente parte del gruppo affidatole, omettendo la cautela di farlo uscire dall’acqua, sia l’assistente bagnanti dell’impianto sportivo, che, con inosservanza di doverose regole di accortezza comportamentale, non si sia posizionata adeguatamente per tenere sotto controllo tutta l’area sottoposta alla sua vigilanza, non accorgendosi, pertanto, del malore della vittima.

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Cass. pen. n. 18573/2013

In tema di omicidio, sussiste il nesso di causalità tra l’omessa adozione da parte del medico specialistico di idonee misure atte a rallentare il decorso della patologia acuta, colposamente non diagnosticata, ed il decesso del paziente, quando risulta accertato, secondo il principio di contrafattualità, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica, universale o statistica, che la condotta doverosa avrebbe inciso positivamente sulla sopravvivenza del paziente, nel senso che l’evento non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca posteriore o con minore intensità lesiva. (Fattispecie nella quale il sanitario di turno presso il pronto soccorso non aveva disposto gli accertamenti clinici idonei ad individuare una malattia cardiaca in corso e, di conseguenza, non era intervenuto con una efficace terapia farmacologica di contrasto che avrebbe rallentato significativamente il decorso della malattia, così da rendere utilmente possibile il trasporto presso struttura ospedaliera specializzata e l’intervento chirurgico risolutivo)

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Cass. pen. n. 10635/2013

In tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l’investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili).

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Cass. pen. n. 7967/2013

In tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo si individua nell’inizio del travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell’autonomia del feto. (Fattispecie nella quale, ai fini dell’integrazione del reato di omicidio colposo, è stato ritenuto che la morte era sopraggiunta a travaglio iniziato quando il feto, benché ancora nell’utero, aveva raggiunto una propria autonomia con la rottura del sacco contenente il liquido amniotico).

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Cass. pen. n. 35805/2011

In tema di omicidio colposo, la fattispecie disciplinata dall’art. 589 u.c. non costituisce un’autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dall’art. 589, comma primo, c.p., ma prevede un’ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo ‘quoad poenam’, con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione.

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Cass. pen. n. 34748/2010

Risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose il funzionario della polizia di Stato che, nonostante la pericolosità del richiedente, evidenziata da numerosi atti del commissariato da lui diretto, abbia rilasciato la licenza di porto d’armi ad un soggetto resosi successivamente autore di una sparatoria che abbia provocato la morte di due persone e il ferimento di altre quattro. (La Corte ha precisato che la discrezionalità del potere di valutazione del funzionario trova un limite insuperabile di ragionevolezza nelle situazioni di chiara ed evidente incompatibilità tra il profilo comportamentale del richiedente e la necessità assoluta che il medesimo soggetto sia fornito di una capacità di autocontrollo tale da scongiurare ogni abuso dell’arma).

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Cass. pen. n. 34521/2010

In tema di trattamento medico-chirurgico, risponde di omicidio preterintenzionale il medico che sottoponga il paziente ad un intervento (dal quale consegua la morte di quest’ultimo) in assenza di finalità terapeutiche, ovvero per fini estranei alla tutela della salute del paziente, ad esempio provocando coscientemente un’inutile mutilazione, od agendo per scopi estranei (scientifici, dimostrativi, didattici, esibizionistici o di natura estetica), non accettati dal paziente; al contrario, non ne risponde, nonostante l’esito infausto, il medico che sottoponga il paziente ad un trattamento non consentito ed in violazione delle regole dell’arte medica, quando nella sua condotta sia rinvenibile una finalità terapeutica, o comunque la terapia sia inquadrabile nella categoria degli atti medici, poiché in tali casi la condotta non è diretta a ledere, e l’agente, se cagiona la morte del paziente, risponderà di omicidio colposo ove l’evento sia riconducibile alla violazione di una regola cautelare.

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Cass. pen. n. 21810/2010

I soci e gli amministratori di una ditta di autotrasporti rispondono di omicidio colposo qualora il conducente di uno degli autocarri di proprietà della ditta provochi un incidente mortale determinato dalla stanchezza, perché non sono stati rispettati i tempi massimi di guida dei conducenti loro sottoposti, creando così condizioni tali da rendere “prevedibile”il verificarsi di incidenti, determinati da colpi di sonno o da inefficienza fisica del conducente. (Nella specie, l’autotrasportatore si era fermato a fari spenti sulla corsia di sorpasso, a causa di un colpo di sonno, dovuto a serrati turni di lavoro, cagionando la morte del conducente di un’autovettura che sopraggiungeva).

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Cass. pen. n. 17601/2010

In materia di omicidio colposo, l’automobilista il quale per colpa – consistita in violazione di regole di prudenza e delle norme sulla circolazione, sbandi ripetutamente e si arresti, alla fine, ponendosi di traverso sulla carreggiata di una strada (tanto più se a rapido scorrimento) – pone in essere, con la sua condotta, una condizione necessaria dell’arresto del traffico e delle successive eventuali collisioni sempre che non sia ravvisabile l’intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompano il legame di imputazione del fatto alla sua condotta colposa sì da relegarlo a mera occasione. In tal caso, il conducente pone in essere un fattore causale originario di rischio (ostruzione della carreggiata) dei successivi eventi collisivi, e l’eventuale condotta colposa (eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei guidatori dei veicoli sopraggiunti, seppure sinergica, non può ritenersi da sola sufficiente a determinare l’evento non essendo qualificabile come atipica ed eccezionale ma potendo, bensì, collocarsi nell’ambito della prevedibilità.
Risponde di omicidio colposo, il capo cantoniere dell’A.n.a.s., addetto alla sorveglianza di un tratto di strada statale, che, in violazione dei compiti previsti dall’art. 8 D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126, ometta di provvedere in relazione alla presenza di un albero posto a meno di sei metri dal confine stradale, cagionando così la morte di un automobilista, che fuoriuscito dalla sede stradale andava ad impattare contro il suddetto ostacolo fisso.

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Cass. pen. n. 3365/2010

In tema di colpa professionale, il medico, che all’interno di una struttura sanitaria ospedaliera, venga chiamato per un consulto specialistico, ha gli stessi doveri professionali del medico che ha in carico il paziente presso un determinato reparto, non potendo esimersi da responsabilità adducendo di essere stato chiamato solo per valutare una specifica situazione. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui due anestesisti chiamati ad intervenire per la presenza di una epiglottide, dopo aver visitato la paziente, richiedevano l’intervento dell’otorino e si allentavano dal reparto, omettendo di intubare la paziente per prevenire il rischio di completa ostruzione delle vie respiratorie).

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Cass. pen. n. 38671/2009

In tema di circolazione stradale, il conducente che impegna un incrocio senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistro causato, la precedenza cronologica, cosiddetta “di fatto”, a condizione che sussistessero le condizioni per effettuare l’attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto la responsabilità del guidatore gravato dall’obbligo di precedenza poichè aveva continuato ad impegnare l’incrocio anche dopo che l’altro mezzo era entrato nel suo campo visivo).

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Cass. pen. n. 38154/2009

Risponde di omicidio colposo il cardiologo, che attesti l’idoneità alla pratica sportiva agonistica di un atleta, in seguito deceduto nel corso di un incontro ufficiale di calcio a causa di una patologia cardiologia (nella specie, “cardiomiopatia ipertrofica”), non diagnosticata dal sanitario per l’omessa effettuazione di esami strumentali di secondo livello che, ancorché non richiesti dai protocolli medici, dovevano ritenersi necessari in presenza di anomalie del tracciato elettrocardiografico desumibili dagli esami di primo livello.

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Cass. pen. n. 35027/2009

Si configura una responsabilità per omicidio colposo, a carico del soggetto che assiste al parto per la perdita della vita del feto, pur se la fase espulsiva non sia ancora terminata, quando la morte sia causata da imprudenza, negligenza o imperizia, perché l’autonoma vita biologica ha inizio con la rottura del sacco delle acque amniotiche.

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Cass. pen. n. 25437/2009

Il gestore di un ristorante non risponde del delitto di omicidio colposo in relazione all’annegamento di un cliente che si sia tuffato nella piscina dell’esercizio, nonostante questa, palesemente, non fosse fruibile nelle ore serali per assenza di illuminazione.

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Cass. pen. n. 19755/2009

La responsabilità penale di ciascun componente di una “equipe”medica per il decesso del paziente sottoposto ad intervento chirurgico non può essere affermata sulla base dell’accertamento di un errore diagnostico genericamente attribuito alla “equipe”nel suo complesso, ma va legata alla valutazione delle concrete mansioni di ciascun componente, nella prospettiva di verifica, in concreto, dei limiti oltre che del suo operato, anche di quello degli altri.

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Cass. pen. n. 10788/2009

In tema di colpa nella circolazione stradale, il conducente tenuto a cedere la precedenza deve astenersi dall’intraprendere una manovra di esito incerto ed attendere il momento più propizio per eseguirla, con la conseguenza che ogni errore di calcolo deve essere posto a suo carico.

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Cass. pen. n. 1866/2009

In tema di colpa professionale medica, ai fini dell’affermazione di responsabilità penale, in relazione al decesso di una paziente, dei medici operanti – non in posizione apicale – all’interno di una struttura sanitaria complessa, a titolo di colpa omissiva, è priva di rilievo la mera instaurazione del c.d. rapporto terapeutico, occorrendo accertare la concreta organizzazione della struttura, con particolare riguardo ai ruoli, alle sfere di competenza ed ai poteri-doveri dei medici coinvolti nella specifica vicenda. (Fattispecie nella quale si contestava a due medici di guardia in servizio presso una struttura sanitaria operante all’interno di una Casa circondariale, succedutisi nel compimento di singoli atti diagnostici o terapeutici, di non avere diagnosticato per tempo la tubercolosi dalla quale era affetta una detenuta, avendo omesso di eseguire gli accertamenti diagnostici e la visita infettivologica prescritti da un medico consulente esterno).

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Cass. pen. n. 47490/2008

In tema di colpa medica, il componente dell’equipe incaricato di eseguire un intervento chirurgico è titolare di una posizione di garanzia, e deve essere effettivamente presente in sala operatoria, onde avere una visione diretta dell’intervento e garantire una più attenta percezione delle problematiche eventualmente insorte. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta inadeguata la partecipazione dell’ “assistente di campo”del chirurgo ad un intervento eseguito in laparoscopia, da una sala posta accanto alla sala operatoria).

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Cass. pen. n. 45698/2008

Integra il reato di omicidio colposo la condotta del direttore di un albergo che non inibisca materialmente ai clienti l’accesso alla piscina negli orari in cui non è garantito il servizio di salvataggio, ma si limiti ad esporre il regolamento di utilizzo della medesima contenente un divieto in tal senso, qualora degli ospiti vi anneghino facendo il bagno nell’orario non consentito. (In motivazione la Corte ha precisato che l’avventato comportamento dei clienti doveva ritenersi prevedibile dal direttore dell’albergo, che dunque non poteva ritenere assolto l’obbligo connesso alla sua posizione di garanzia attraverso l’affidamento nella scrupolosa osservanza del regolamento della piscina da parte dei medesimi).

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Cass. pen. n. 45006/2008

Il legale rappresentante della società che gestisce un complesso turistico in cui è presente una piscina è titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità degli utilizzatori della medesima e pertanto risponde del reato di omicidio colposo nel caso di annegamento di un minore a causa della insufficiente manutenzione dell’impianto e della non predisposizione di un presidio di salvataggio continuativo durante il funzionamento dello stesso.

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Cass. pen. n. 40243/2008

Integra il reato di omicidio colposo la condotta dell’amministratore della società proprietaria di uno stabile e del soggetto incaricato della manutenzione del medesimo i quali omettano di predisporre le cautele necessarie a rendere palese un’insidia presente nell’immobile, la cui mancata visibilità determini la caduta di uno degli inquilini cagionandone la morte. (In motivazione la Corte ha precisato che, pur non operando agli effetti penali il disposto di cui all’art. 2051 c.c., in assenza di specifiche norme cautelari la pertinenza della cosa produttiva dell’evento lesivo alla normale disponibilità di colui che ne abbia la custodia impone una valutazione particolarmente attenta dell’osservanza da parte del medesimo degli obblighi cautelari sanciti dalle regole di comune prudenza ).

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Cass. pen. n. 37992/2008

Il medico è titolare di una posizione di garanzia a tutela della salute dei pazienti affidati alle sue cure, che non può ritenersi in alcun modo ridimensionata dall’eventualità che in concreto il paziente sia a sua volta un medico e che il medesimo abbia cercato di influenzare il collega sulla diagnosi da adottare.

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Cass. pen. n. 34771/2008

Integra il reato d’omicidio colposo la condotta di colui cui è rimessa la custodia di un luogo che, ancorchè in seguito ad un ordine legittimamente impartitogli, se ne allontani senza aver predisposto le cautele necessarie a prevenire in sua assenza i pericoli che ivi sussistano per l’incolumità delle persone, qualora, in conseguenza dell’omissione, nel medesimo luogo si verifichi la morte di una persona. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità, per la morte di un bambino caduto nella vasca di raccolta delle acque di un mattatoio, del custode del luogo, che, allontanatosi su ordine del superiore gerarchico per svolgere accertamenti ispettivi presso una macelleria, non aveva provveduto a dotare il coperchio della vasca di un accorgimento di chiusura idoneo ad impedirne il sollevamento in sua assenza ).

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Cass. pen. n. 33385/2008

In tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell’impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio, giacché l’eccessiva velocità di questi ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente.

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Cass. pen. n. 26131/2008

In tema di responsabilità da sinistri stradali, l’utente della strada deve regolare la propria condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili. (Nella specie, è stata esclusa la colpa generica del conducente dell’autovettura coinvolta in un sinistro stradale cui era seguita la morte della persona trasportata, perché si è ritenuto che i conducente dell’altra autovettura aveva provocato imprevedibilmente l’incidente, ponendosi alla guida in stato d’etilismo acuto che non gli consentiva di controllare adeguatamente la marcia del proprio veicolo).

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Cass. pen. n. 24360/2008

In tema di colpa medica, la preparazione del composto medicinale da somministrare rientra tra i compiti del medico chirurgo, che deve controllarne la correttezza anche nel caso in cui ne deleghi l’esecuzione materiale a persona competente.

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Cass. pen. n. 19527/2008

In tema di colpa professionale, il medico ha l’obbligo di assumere dal paziente ovvero, se ciò non è possibile, da altre fonti affidabili, tutte le informazioni necessarie al fine di garantire la correttezza del trattamento chirurgico praticato allo stesso paziente. (Fattispecie in tema di riconosciuta responsabilità per omicidio colposo per il medico intervenuto per porre rimedio ad un trauma subito dal paziente alla gamba senza aver previamente assunto le opportune informazioni sulle preesistenti patologie sofferte dallo stesso e interferenti sulla scelta terapeutica).

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Cass. pen. n. 16464/2008

Nell’accertamento della colpa del reato di omicidio colposo conseguente allo scontro tra più veicoli non può trovare applicazione la presunzione di concorso di colpa a carico di ciascuno dei conducenti posta dall’art. 2054, comma secondo, c.c., atteso che la stessa comporta una distribuzione degli oneri probatori incompatibile con i principi dettati in materia di prova per il giudizio penale.

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Cass. pen. n. 16375/2008

Va esclusa, ai sensi degli artt. 32, comma secondo, e 13 della Costituzione, e dell’art. 33 L. n. 833 del 1978, la possibilità di accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questi è in grado di prestare il suo consenso e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità; ricorrendo queste condizioni, nessuna responsabilità è configurabile a carico del medico curante in ordine al decesso del paziente nolente. (Fattispecie nella quale il paziente, poi deceduto a causa di una emorragia epidurale, sottodurale e subaracnoidea, aveva rifiutato, dopo la caduta, di essere trasportato in ospedale e sottoposto ai necessari approfondimenti diagnostici ).

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Cass. pen. n. 8615/2008

In tema di colpa professionale, il medico che succede ad un collega nel turno in un reparto ospedaliero, assume nei confronti dei pazienti ricoverati la medesima posizione di garanzia di cui quest’ultimo era titolare, circostanza che lo obbliga ad informarsi dal medico che lo ha preceduto nel turno circa le condizioni di salute dei pazienti medesimi e delle particolari cure di cui necessitano. (Fattispecie relativa alla riconosciuta responsabilità per omicidio colposo del medico che, in mancanza di ragguagli in merito da parte del collega «smontante» non si era informato presso il medesimo circa le necessarie modalità di somministrazione di una trasfusione di sangue disposta in precedenza e la cui errata esecuzione aveva in seguito cagionato la morte del paziente).

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Cass. pen. n. 46383/2007

In tema di infortuni sul lavoro, nel caso in cui i lavori siano stati affidati in appalto, risponde a garanzia della prevenzione infortunistica anche il committente il quale si ingerisca nell’organizzazione del lavoro, così partecipando all’obbligo di controllare la sicurezza del cantiere. (Nella fattispecie, si trattava di lavori sulla sede stradale e l’imputato era risultato concreto e operativo referente della ditta sub-appaltatrice dei lavori).

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Cass. pen. n. 41294/2007

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l’obbligo di assicurarsi della stabilità del carico incombe sul manovratore della gru, il cui giudizio sull’opportunità di effettuare la manovra di sollevamento è del tutto indipendente ed autonomo, potendo e dovendo egli rifiutarsi di procedervi qualora, secondo la sua valutazione non sussistano le condizioni di sicurezza. (Fattispecie in tema di affermata responsabilità del gruista per il decesso di un addetto allo scarico di alcune travi da un rimorchio, il quale veniva travolto da una di queste a seguito della scelta dell’imputato di iniziare il varo delle medesime dalla più esterna, senza prima essersi sincerato dell’effettiva stabilità del carico).

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Cass. pen. n. 37589/2007

Il pubblico amministratore committente non perde, in conseguenza dell’appalto dei lavori di manutenzione e sorveglianza delle strade, l’obbligo di vigilanza la cui omissione è fonte di responsabilità qualora concorrano le circostanze della conoscenza del pericolo, dell’evitabilità dell’evento lesivo occorso a terzi e dell’omissione dell’intervento diretto all’eliminazione del rischi. (Nella fattispecie la Corte ha confermato la pronunzia di merito che aveva ritenuto il dirigente comunale colpevole di omicidio colposo ai danni del conducente di un ciclomotore caduto a causa del cattivo stato della strada, posto che era stato accertato che l’imputato aveva omesso di effettuare il controllo sui lavori di manutenzione dal Comune dati in appalto ad una ditta privata).

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Cass. pen. n. 35665/2007

Ai fini della sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 589, comma secondo, c.p., non è necessaria la violazione di una specifica norma del codice stradale, essendo sufficiente l’inosservanza delle regole di generica prudenza, perizia e diligenza. (In motivazione la Corte ha precisato che tali regole devono ritenersi far parte integrante della disciplina della circolazione stradale, come si desume dal disposto dell’art. 140 c.s., la cui violazione, dunque, assume lo stesso valore della violazione di una disposizione specifica).

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Cass. pen. n. 34115/2007

L’installatore di uno scaldabagno alimentato a gas metano risponde per colpa della morte dell’utente conseguita al cattivo funzionamento della canna fumaria, ancorchè preesistente, della quale al momento dell’installazione egli non abbia verificato appieno la funzionalità, se non nei limiti impostigli dalla normativa vigente, in quanto la peculiarità del lavoro affidatogli e la pericolosità dell’opera oggetto del medesimo impediscono di ritenere circoscrivibile alla mera indicazione normativa la condotta necessariamente prudenziale e diligente che egli deve osservare, essendogli invece imposto di porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare eventi dannosi prevedibili.

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Cass. pen. n. 27740/2007

Al fine di escludere la responsabilità del conducente è, necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservare i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento. (Mass. redaz.).

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Cass. pen. n. 24823/2007

In tema di circolazione stradale, l’osservanza della regola cautelare imposta dalla legge non vale sempre ad esonerare dalla responsabilità per il reato colposo quando esistano concrete circostanze che la rendano inidonea, nel caso concreto, a garantire la tutela del bene cui la tutela è preordinata. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da incidente stradale in cui è stata ritenuta insufficiente, ai fini di escludere la responsabilità dell’imputato, la circostanza che egli avesse rispettato i limiti di velocità, avendo egli omesso di ridurre ulteriormente la velocità adeguandola alle concrete condizioni della strada, che, nel tratto interessato, era bagnata, con un restringimento della carreggiata e una curva che ostacolava la visuale).

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Cass. pen. n. 19337/2007

Integra il reato di omicidio colposo la condotta del militare che lasci, all’interno di un mezzo militare, il proprio fucile mitragliatore dal quale sia partita una « scarica di colpi» che abbiano attinto altro militare mentre sistemava l’arma nell’apposito alloggiamento, cagionandone la morte. In tal caso va ravvisata la colpa generica per la violazione della norma di « elementare prudenza militare» della quale le reclute fin dal primo giorno del loro approccio alle armi sono resi edotti e cioè che l’arma ricevuta in dotazione non deve essere mai abbandonata e posta al di fuori dell’immediata sorveglianza e signoria del militare che la ha ricevuta.

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Cass. pen. n. 15226/2007

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto cui siano stati affidati i compiti del servizio di prevenzione e protezione, quali previsti dall’art. 9 D.L.vo 19 settembre 1994 n. 626, ancorché sia privo di poteri decisionali e di spesa, può, tuttavia, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio (nella specie, mortale) ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.

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Cass. pen. n. 32298/2006

Configura il delitto di omicidio colposo la condotta dei proprietari di un appartamento che l’abbiano locato con una caldaia per il riscaldamento in pessimo stato di manutenzione, cosicché, durante il funzionamento, si era determinata la fuoriuscita di monossido di carbonio che aveva mortalmente intossicato gli occupanti dell’immobile, giacché il proprietario di un immobile si trova in «posizione di garanzia» nei confronti dell’affittuario, in virtù della quale il primo deve consegnare al secondo un impianto di riscaldamento revisionato, in piena efficienza e privo di carenze funzionali e strutturali. (Nell’occasione la Corte ha sottolineato che le componenti essenziali della posizione di garanzia sono costituite, da un lato, da una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o da una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall’altro lato, dall’esistenza di un potere giuridico, ma anche di fatto attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l’evento).

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Cass. pen. n. 24201/2006

In tema di omicidio colposo, l’istruttore di un gruppo di subacquei che organizzi un’immersione è titolare di una posizione di garanzia nei confronti dei partecipanti all’immersione, con la conseguenza che, correttamente, viene ravvisata la sua responsabilità per il decesso di uno dei partecipanti, allorché siano accertate colpevoli inosservanze delle norme cautelari generiche o specifiche. (Nella specie, era stato accertato, in sede di merito, che il subacqueo deceduto era stato coinvolto, senza adeguata assistenza e senza le necessarie cautele, in un’immersione pericolosa, in ragione della profondità che doveva essere raggiunta, avendo altresì l’istruttore omesso di verificare le modalità di risalita, per impedire quegli errori tecnici cui era risultato riconducibile l’evento letale).

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Cass. pen. n. 21476/2006

È ravvisabile il concorso di colpa tra coloro che partecipano ad una gara automobilistica, in relazione ad un incidente stradale che veda coinvolto un automobilista estraneo alla competizione, quando ciascuna condotta — sia che la si voglia ricondurre alla cooperazione sia che la si voglia assumere quale causa indipendente — è qualificabile come colposa, essendo caratterizzata dalla violazione di una norma cautelare. (In applicazione di tali principi la Corte confermava la sentenza di merito, che aveva ritenuto la responsabilità colposa degli imputati, i quali, alla guida delle rispettive autovetture, avevano dato vita ad una gara di velocità, ponendo in essere plurime violazioni del codice della strada ed aderendo alla condotta colposa di un altro, che aveva materialmente cagionato il violento impatto,a seguito del quale era deceduto un automobilista, proveniente dalla opposta direzione).

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Cass. pen. n. 44650/2005

In materia antinfortunistica devono ritenersi destinatari delle disposizioni di prevenzione coloro che presiedono direttamente o per delega alla organizzazione aziendale; non sono invece responsabili dell’incidente derivante dalla mancanza o dalla insufficienza di cautele e mezzi antinfortunistici coloro ai quali — non esplicando essi un potere di supremazia e di direzione nell’organizzazione del lavoro — spetta unicamente l’onere di vigilare sull’osservanza dei precetti imposti. Al preposto (destinatario delle norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro, ma svolgente attività sussidiaria), peraltro, può essere delegato l’apprestamento delle misure preventive, ma non anche quei compiti affidati in via esclusiva dalla legge ai dirigenti o all’imprenditore. Ne consegue che la delega non scagiona dalla responsabilità penale l’imprenditore o il direttore dei lavori, in quanto il preposto non è tenuto ad assumere da solo l’obbligo di predisporre, far realizzare e pretendere in concreto la utilizzazione delle norme protettive previste dalla legge.

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Cass. pen. n. 40908/2005

In tema di violazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua «avvistabilità» da parte del conducente del veicolo investitore. È cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo.

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Cass. pen. n. 31302/2005

L’obbligo di eliminare la fonte di pericolo su una pubblica via o di apprestare adeguate protezioni, ripari, cautele ed opportune segnalazioni sorge nel momento in cui la strada presenti situazioni tali da costituire un’insidia o un trabocchetto per gli utenti, sicché venga a costituire una fonte di pericolo inevitabile con l’uso della normale diligenza; invece, qualora adottando la normale diligenza che si richiede a chi usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione di un eventuale infortunio non può che far capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la diligenza imposta. (Nella fattispecie la Corte, decidendo in ordine alle statuizioni civili rese dal giudice di appello, ha annullato con rinvio, rilevando l’insufficienza della motivazione dalla quale non risultava compiutamente accertato se alla mancanza di guard-rail lungo la strada potesse ricondursi — sotto il profilo dell’esistenza di un’insidia — l’evento dannoso).

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Cass. pen. n. 20559/2005

Il legale rappresentante della società, quale responsabile della sicurezza, risponde dell’infortunio del lavoratore anche se avvenuto fuori dell’orario di lavoro, in quanto le norme antinfortunistiche sono poste a tutela di tutti coloro che si trovano a contatto degli ambienti di lavoro, a prescindere dall’orario di servizio. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il datore di lavoro responsabile, a titolo di colpa, per la morte del lavoratore, rimasto folgorato dalla dispersione di elettricità provocata dalla macchina idropulitrice, appartenente alla ditta e utilizzata, fuori dall’orario di servizio, per il lavaggio della propria autovettura).

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Cass. pen. n. 18568/2005

In tema di responsabilità medica, con riferimento all’ipotesi di intervento effettuato da un’équipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all’omissione: ne consegue che l’eventuale evento dannoso, derivante anche dall’omissione del successore, avrà due antecedenti causali, non potendo la seconda condotta configurarsi come fatto eccezionale e sopravvenuto, di per sé sufficiente a produrre l’evento. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto l’intera équipe operatoria colpevole delle lesioni provocate al paziente nel cui addome era stata lasciata una pinza).

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Cass. pen. n. 18552/2005

In tema di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa della morte del lavoratore — avvenuta durante l’esecuzione dell’attività — l’imprenditore che abbia dato disposizione di imbracare un compressore e di sollevarlo con la gru alla fine della giornata di lavoro così da prevenirne il furto durante la notte: tale pratica infatti integra non solo la violazione delle previsioni poste a tutela dei lavoratori in relazione al sollevamento di carichi nei cantieri, ma anche le norme di diligenza e prudenza, posto che essa implica una situazione di pericolo per le persone a fronte di una mero interesse patrimoniale.

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Cass. pen. n. 18548/2005

In tema di colpa professionale, nel caso di équipe chirurgica e più in generale in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell’attività medico-chirurgica, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.

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Cass. pen. n. 12275/2005

La posizione di garanzia dell’équipe chirurgica nei confronti del paziente non si esaurisce con l’intervento, ma riguarda anche la fase post operatoria, gravando sui sanitari un obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato; ne consegue che dalla violazione di tale obbligo, fondato anche sul contratto d’opera professionale, può discendere la responsabilità penale dei medici qualora l’evento dannoso sia causalmente connesso ad un comportamento omissivo ex art. 40 comma secondo c.p. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità per il reato di cui all’art. 589 c.p. dei componenti l’equipe chirurgica, colpevoli di aver fatto rientrare il paziente nel reparto dopo l’intervento, anzichè sottoporlo a terapia intensiva, sottovalutando elementi significativi, quali l’incremento progressivo della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca, che rendevano prevedibile un’insufficienza respiratoria).

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Cass. pen. n. 9739/2005

In tema di responsabilità professionale del medico, il capo dell’équipe operatoria è titolare di un’ampia posizione di garanzia nei confronti del paziente che si estende alla fase dell’assistenza post-operatoria, che il chirurgo ha il dovere di controllare e seguire direttamente, anche attraverso interposta persona. (Nella fattispecie — decesso della vittima nella fase successiva all’intervento chirurgico — il medico è stato ritenuto, insieme agli altri operatori sanitari imputati, responsabile del decesso proprio in quanto, nella sua qualità, avrebbe dovuto assicurarsi che la vittima fosse adeguatamente assistita dopo l’operazione da personale idoneo e presente in numero adeguato, cui egli avrebbe dovuto anche fornire tutte le indicazioni terapeutiche necessarie: a maggior ragione per il fatto che il chirurgo stesso aveva imprudentemente deciso di praticare un intervento altamente specialistico nell’ultimo turno pomeridiano così precostituendo le condizioni di quella prevedibile carenza di assistenza notturna successiva che avrebbe determinato la morte del paziente).

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Cass. pen. n. 9386/2005

È configurabile il delitto di omicidio colposo nella condotta del figlio, anche temporaneamente convivente con il padre, che per negligenza ometta di adottare tempestivamente ogni adeguata iniziativa volta ad assicurare la necessaria assistenza sanitaria all’anziano genitore malato, in presenza di un progressivo aggravamento delle sue condizioni di salute, e a prevenire il verificarsi di possibili e prevedibili eventi dannosi, sempreché sia accertato il nesso di causalità tra la condotta omissiva dell’agente e l’evento morte. (Fattispecie in cui la Corte: a) ha ritenuto non censurabile la decisione dei giudici d’appello, che avevano ravvisato profili di colpa, sotto lo specifico profilo della grave negligenza, nella condotta del figlio che, nonostante le gravi condizioni patologiche dell’anziano genitore e il progressivo aggravarsi delle sue condizioni di salute sin dal giorno antecedente il decesso, non aveva chiesto l’intervento di un medico e il giorno in cui poi si era verificata la morte lo aveva lasciato solo in casa; b) ha annullato con rinvio la pronunzia di secondo grado limitatamente all’omesso accertamento, sulla base delle concrete emergenze processuali, del nesso di causalità tra la condotta omissiva attribuita all’imputato e il decesso del padre).

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Cass. pen. n. 3455/2005

In tema di infortuni sul lavoro, poichè le norme di prevenzione mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine ad incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adozione delle misure di prevenzione può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile e opinabile e tale, dunque, da presentare i caratteri dell’eccezionalità, dell’abnormità e dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, sempre che l’infortunio non risulti determinato da assenza o inidoneità delle misure di sicurezza, nel qual caso nessuna efficienza causale può essere attribuita alla condotta del lavoratore che abbia dato occasione all’evento.

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Cass. pen. n. 3446/2005

Il titolare della ditta individuale che organizza l’attività sportiva di rafting e l’istruttore addetto alla guida del gommone, in quanto titolari di una posizione di garanzia (o di «protezione») nei confronti dei soggetti che a loro si rivolgono per praticare tale attività sportiva pericolosa, rispondono del reato di omicidio colposo per la morte di uno dei partecipanti all’esercitazione a seguito dell’incidente verificatosi nel corso della discesa lungo il fiume. (Nella specie, la Corte ha individuato concreti elementi di colpa sia nella condotta del titolare della ditta, per aver consentito la discesa lungo il fiume malgrado la notevole intensità della corrente, che nei confronti dell’istruttore, per non aver interrotto la discesa e per non essere stato in grado di governare l’imbarcazione ed evitare l’impatto con una roccia, impatto che causava il rovesciamento del mezzo e l’annegamento del passeggero).

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Cass. pen. n. 39062/2004

In materia di colpa medica, la rottura, durante un’operazione chirurgica all’addome, del margine della pinza e il suo scivolamento nell’addome del paziente costituiscono condotta colpevole da parte dei sanitari sotto il profilo dell’omesso conteggio dei ferri dopo la sutura della ferita e della conseguente omessa rimozione del corpo estraneo: regole semplici di diligenza, di prudenza e di perizia impongono infatti che quel controllo (mancato nella fattispecie) sia effettuato anche dopo la sutura in modo tale da poter porre rimedio immediatamente all’eventuale errore. (La Corte ha ulteriormente specificato che il controllo della rimozione dei ferri spetta all’intera équipe operatoria, cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell’operazione anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, e non può essere delegato al personale paramedico, avendo gli infermieri funzioni di assistenza ma non di verifica).

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Cass. pen. n. 32925/2004

La specificazione dei doveri che incombono sul lavoratore ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 implica che al lavoratore non è riconosciuta alcuna autonomia decisionale o iniziativa personale in ordine alla prevenzione infortuni, ma solo il compito di attenersi fedelmente alle istruzioni e alle direttive che gli provengono dai soggetti indicati nell’art. 4 dello stesso decreto. Pertanto, il lavoratore dipendente non ha il dovere di rifiutare la prestazione di lavoro ove l’imprenditore non adempia alle disposizioni delle leggi di prevenzione degli infortuni: la posizione di soggetto più debole del rapporto contrattuale impedisce la possibilità concreta di opporre un simile rifiuto, e nessuna responsabilità penale può ipotizzarsi a suo carico qualora abbia usato una macchina priva dei prescritti dispositivi di sicurezza quando tali dispositivi non gli siano stato forniti dal suo datore di lavoro.

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Cass. pen. n. 24079/2004

La condotta del guidatore che ostruisce la carreggiata stradale (tanto più se a rapido scorrimento), ponendosi di traverso, non interrompe il nesso di casualità in ordine agli eventi collisivi verificatisi a causa della condotta colposa (per eccessiva velocità o mancato rispetto della distanza di sicurezza) dei conducenti dei veicoli nel frattempo sopraggiunti.

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Cass. pen. n. 24010/2004

In materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori – figura introdotta dall’art. 5 D.L.vo n. 494 del 1996 in attuazione della Direttiva 92/57/CEE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili – deve assicurare, nel caso della effettuazione dei lavori, il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione ed ha il compito di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, di vigilanza sul rispetto del piano stesso e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni. Ne consegue che egli è responsabile delle conseguenze derivanti dalla violazione di tale posizione di garanzia. (Nella fattispecie l’imputato, coordinatore dei lavori, non aveva impedito una modifica del piano di sicurezza in esito alla quale il crollo del solaio aveva determinato la morte di un operaio).

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Cass. pen. n. 21709/2004

L’ostetrica, che abbia sotto la propria assistenza e controllo una partoriente, deve sollecitare tempestivamente l’intervento del medico appena emergano fattori di rischio per la madre e comunque in ogni caso di sofferenza fetale. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo del nascituro, la Corte ha affermato la responsabilità dell’ostetrica la quale, quantunque il monitoraggio cardiotocografico della paziente indicasse una progressiva sofferenza fetale, aveva ritardato di avvertire i sanitari con la conseguenza del decesso del feto.

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Cass. pen. n. 18641/2004

Sussiste la responsabilità del direttore dei lavori della ditta incaricata della collocazione di un impianto di distribuzione di gas metano per la morte di un pedone caduto all’interno di una voragine formatasi lungo la strada, nel punto in cui sono stati effettuati i lavori per la sistemazione della conduttura di metano, in quanto l’evento è dipeso dal difettoso ripristino del manto stradale, consistito, in particolare, nell’aver sistemato le tubazioni ad una profondità di interramento inferiore a quella prevista dalla normativa vigente (D.M. 24 novembre 1984). (La Corte ha rigettato il ricorso dell’imputato ritenendo immune da vizi logici la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che la pioggia abbondante, caduta al momento del fatto, potesse aver rappresentato una causa sopravvenuta, idonea ad escludere il nesso causale ai sensi dell’art. 41 comma secondo c.p., individuando nella inidonea ricopertura del manto stradale la concausa dell’apertura improvvisa della buca).

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Cass. pen. n. 46011/2003

Risponde di omicidio colposo per inosservanza del regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell’ANAS, approvato con il D.P.R. 423/1980, il capo-centro di manutenzione di una sezione che ometta l’adozione delle procedure d’urgenza previste dal citato regolamento per la realizzazione di opere di sicurezza stradale e, specificamente, per la installazione di nuove barriere obbligatorie,atte a contenere i veicoli in carreggiata in caso d’urto in sostituzione delle precedenti danneggiate ed inservibili. (In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 1 del D.P.R. 423/1980 ha carattere aggiuntivo — e pertanto ampliativo — del D.P.R. 25.5.1895 n. 350, che, all’art. 2, elenca i lavori relativi a strade e autostrade che possono essere eseguiti in economia, tra essi comprendendo le riparazioni ordinarie e straordinarie le cui opere siano urgenti e indispensabili nell’interesse della sicurezza delle strade, concernenti opere di di presidio o di difesa ovvero opere di sicurezza stradale).

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Cass. pen. n. 37473/2003

La colpa del medico, che è una delle cosiddette colpe speciali o professionali, proprie delle attività giuridicamente autorizzate perché socialmente utili anche se rischiose per loro natura, ha come caratteristica l’inosservanza di regole di condotta, le leges che, hanno per fine la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell’aumento del rischio. La prevedibilità consiste nella possibilità di prevedere l’evento che conseguirebbe al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello di agente, dell’homo eiusdem professionis et condicionis, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze dell’agente concreto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittima l’affermazione del giudice di merito circa la sussistenza della colpa grave di un ginecologo che, nell’alternativa, aveva scelto la manovra di «disancoramento» del feto meno corretta e più rischiosa per far nascere il neonato, con conseguenti lesioni gravi di quest’ultimo).

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Cass. pen. n. 37470/2003

In materia di infortuni sul lavoro, il principio in forza del quale il datore di lavoro può trasferire la propria posizione di garanzia circa gli obblighi di prevenzione e sorveglianza imposti dalla normativa antinfortunistica solo attraverso un provvedimento formale di delega ad altro soggetto subentrante con esplicita indicazione delle funzioni ed esplicita accettazione, va contemperato — quando tale principio debba trovare attuazione in un’impresa di grandi dimensioni — con la necessità di accertare, in concreto, l’effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all’interno delle posizioni di vertice, così da verificare la predisposizione, da parte del datore di lavoro di adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l’imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale. (Nella fattispecie la Corte ha accolto il ricorso dell’imputato imprenditore censurando la condanna sotto il profilo della insufficiente motivazione circa la valutazione della complessità della struttura aziendale in ragione della quale il difetto formale di delega al sostituto non appariva sufficiente a sostenere il giudizio di responsabilità).

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Cass. pen. n. 31760/2003

Nell’ipotesi di successive cessione di sostanza stupefacente, il nesso di causalità materiale tra la prima cessione e la morte dell’ultimo cessionario, sopraggiunta quale conseguenza non voluta dell’assunzione della droga, non è interrotto per effetto delle successive cessioni, né delle modalità in cui è avvenuta l’assunzione, trattandosi di fattori concausali sopravvenuti, non anormali o eccezionali, ma del tutto ragionevolmente prevedibili; pertanto, risponde del reato di cui agli artt. 586 e 589 c.p. non solo colui che ha ceduto direttamente alla vittima la sostanza, ma anche l’originario fornitore (nel caso di specie, la Corte ha escluso che l’assunzione di alcool, contestuale all’ingestione di cinque pasticche di ecstasy da parte della vittima, possa considerarsi uan concausa sopravvenuta, non prevedibile e tale da interrompere il nesso causale tra la prima cessione e l’evento morte).

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Cass. pen. n. 25962/2003

In materia di responsabilità colposa per fatti lesivi o mortali derivanti da violazione delle norme sulla circolazione stradale, deve ritenersi che la presenza di veicoli fermi sulla corsia di sorpasso di un’autostrada costituisce un evento del tutto imprevedibile, che si pone in contrasto, oltre che con le norme anzidette, anche con quelle della convivenza civile. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stato escluso, nonostante che si trattasse di fatto avvenuto in ora diurna, in tratto rettilineo ed in condizioni di ottima visibilità, il concorso di colpa del conducente di un autoveicolo il quale aveva tamponato, riportando lesioni di esito mortale, l’autoveicolo dell’imputato, fermo sulla corsia di sorpasso a seguito di precedente collisione con altra autovettura, da cui erano derivati solo danni alle cose).

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Cass. pen. n. 25923/2003

Qualora più autovetture diano luogo, lungo una pubblica via, ad una gara di velocità, il fatto che una delle stesse, dopo aver effettuato l’ultimo sorpasso, venga tamponata da un’altra e il conducente del primo mezzo perda perciò il controllo del veicolo, non esclude la sua concorrente responsabilità in ordine ai fatti lesivi o mortali da ciò derivati, ove non risulti che con la suddetta manovra di sorpasso la gara di velocità fosse effettivamente cessata. (Nella specie, in applicazione di tale principio la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito che aveva assolto il conducente del veicolo tamponato senza spiegare come l’eccessiva velocità da lui mantenuta dopo aver effettuato il sorpasso potesse conciliarsi con la ritenuta cessazione della gara).

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Cass. pen. n. 18782/2003

In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo che venga a trovarsi in una situazione di pericolo improvvisa e dovuta a condotta di guida illecita altrui, non risponde a titolo di colpa per non aver posto in essere una manovra di emergenza adeguata ad evitare l’incidente.

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Cass. pen. n. 17379/2003

In tema di nesso causale nei reati omissivi, non può escludersi la responsabilità del medico il quale non si attivi e non porti il paziente a conoscenza della recidiva di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi è l’altissima probabilità che il ricorso ad altri rimedi terapeutici (oltre a quello, radioterapico, già praticato all’esordio della malattia) avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso.

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Cass. pen. n. 13323/2003

Il soggetto che assuma il compito di guida-accompagnatore di un gruppo di escursionisti, attesa “la posizione di garanzia” di cui deve ritenersi investito, risponde del delitto di omicidio colposo in relazione alla morte di un escursionista, il quale, sia pure contravvenendo al generico, previo avvertimento di non allontanarsi dal gruppo, si sia avventurato, non imprevedibilmente, in un passaggio la cui particolare pericolosità non era stata in precedenza segnalata.

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Cass. pen. n. 4827/2003

In tema di responsabilità professionale, il medico che, sia pure a titolo di consulto, accerti l’esistenza di una patologia ad elevato ed immediato rischio di aggravamento, in virtù della sua posizione di garanzia ha l’obbligo di disporre personalmente i trattamenti terapeutici ritenuti idonei ad evitare eventi dannosi ovvero, in caso d’impossibilità di intervento, è tenuto ad adoperarsi facendo ricoverare il paziente in un reparto specialistico, portando a conoscenza dei medici specialistici la gravità e urgenza del caso ovvero, nel caso di indisponibilità di posti letto nel reparto specialistico, richiedendo che l’assistenza specializzata venga prestata nel reparto dove il paziente si trova ricoverato specie laddove questo reparto non sia idoneo ad affrontare la patologia riscontrata con la necessaria perizia professionale. (Fattispecie relativa ad un chirurgo vascolare che, richiesto di un consulto dal sanitario del pronto soccorso, dopo aver diagnosticato un sospetto aneurisma dell’aorta addominale retropancreatica, aveva omesso l’immediato ricovero nel reparto, gli immediati approfondimenti diagnostici, il ricovero nel reparto di chirurgia vascolare, l’immediato intervento chirurgico o, comunque, la segnalazione dell’immediata necessità dello stesso).

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Cass. pen. n. 3946/2003

Nell’omicidio preterintenzionale l’evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal reo con la condotta intenzionale volta a ledere o percuotere una persona. Ne consegue che se la morte della vittima è del tutto estranea alll’area di rischio attivato con la condotta iniziale, che era intenzionalmente diretta a percuotere o provocare lesioni ed è invece conseguenza di un comportamento successivo, posto in essere a seguito dell’erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell’evento mortale, quest’ultimo non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall’evento di percosse o lesioni dolose. (In base a tale principio è stata annullata con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabile di omicidio preterintenzionale un uomo che, avendo spinto a terra una donna provocandole la perdita dei sensi, l’aveva creduta morta e, per simularne il suicidio, le aveva posto un cuscino sul volto e aveva staccato il tubo del gas, cagionando con tali ulteriori condotte la morte della stessa per soffocamento).

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Cass. pen. n. 1031/2003

In tema di circolazione stradale, è rinvenibile una condotta colposa del conducente che, versando in una situazione di pericolo per fatto altrui, non ponga in essere una manovra di emergenza, solo ove questa sia utilmente ed agevolmente percepibile (tenuto conto dei tempi di avvistamento, della repentinità o meno della condotta del soggetto antagonista, degli spazi di manovra, dei necessari tempi di reazione psico-fisica) e possa essere attuata, oltre che in tempo utile, anche senza esporre a pericoli il conducente medesimo e altri terzi.

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Cass. pen. n. 1019/2003

La posizione di garanzia attribuita al responsabile di uno spazio da lui aperto al pubblico, nella sua qualità di proprietario, aggravata dalla frequentazione di minori, nonché la facile prevedibilità che attrezzature presenti nella stessa area, seppure non funzionanti, ma di per sè pericolose per la loro peculiarità meccanica, possano essere fonte di insidie per i giovani frequentatori, configurano un nesso di causalità tra il comportamento colpevole c.d. «omissivo improprio» e l’evento mortale verificatosi.

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Cass. pen. n. 988/2003

Nel caso di imprese gestite da società di capitali, gli obblighi concernenti l’igiene e la sicurezza del lavoro gravano su tutti i componenti del consiglio di amministrazione. La delega di gestione in proposito conferita ad uno o più amministratori, se specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, può ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega. (Fattispecie relativa ad impresa il cui processo produttivo, riguardando beni realizzati anche con amianto, aveva esposto costantemente i lavoratori al rischio di inalazione delle relative polveri. La Corte ha ritenuto, pur a fronte dell’esistenza di amministratori muniti di delega per l’ordinaria amministrazione, e dunque per l’adozione di misure di protezione concernenti i singoli lavoratori od aspetti particolari dell’attività produttiva, che gravasse su tutti i componenti del consiglio di amministrazione il compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell’azienda, il cui radicale mutamento — per l’onerosità e la portata degli interventi necessari — sarebbe stato indispensabile per assicurare l’igiene del lavoro e la prevenzione delle malattie professionali).

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Cass. pen. n. 37263/2002

In tema di circolazione stradale, l’art. 177, comma 2, c.s. autorizza i conducenti dei veicoli adibiti a servizi urgenti di polizia a non osservare obblighi, divieti e prescrizioni relativi alla circolazione, ma impone pur sempre l’obbligo di rispettare le regole di comune prudenza e diligenza, al fine di non creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone. (Applicando tale principio, la Corte ha annullato ai fini civili la sentenza che aveva assolto il conducente di un veicolo dell’Arma dei carabinieri dall’accusa di omicidio colposo, erroneamente interpretando l’art. 177 c.s. come giustificativo di tutti i comportamenti di guida salvo i casi di macroscopica violazione dei canoni di prudenza e diligenza).

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Cass. pen. n. 4699/2002

In tema di responsabilità per colpa, risponde dell’evento secondo le regole ordinarie sulla causalità omissiva il soggetto cui incombe, anche contrattualmente, l’obbligo della verifica periodica di funzionalità o della manutenzione di impianto (nella fattispecie, una giostra) la cui rottura risulti dovuta a difetti di progettazione e costruzioni macroscopici (o comunque evidenti a chi sia in possesso di cognizioni tecniche), atteso che, in questo caso, egli ha l’obbligo, adempiendo alle regole di diligenza e di perizia richieste dall’attività svolta, di non autorizzare (o consentire, ove sia nei suoi poteri) l’uso dell’impianto pericoloso.

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Cass. pen. n. 1585/2002

Ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, il fatto a questi addebitato dev’essere ricostruito dal giudice in termini di assoluta certezza, intendendosi, tuttavia, per tale, anche una probabilità vicina alla certezza, mentre non può ritenersi sufficiente una probabilità qualificabile semplicemente come «elevata», pur quando essa raggiunga la soglia del 90%. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di lesioni colpose, connesso a violazione di norme sulla prevenzione, sulla base di una ricostruzione della causa tecnica dell’evento in termini definiti di «elevata probabilità»).

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Cass. pen. n. 1201/2002

Correttamente viene configurato il reato di omicidio colposo a carico di soggetto il quale, minacciando a taluno un male ingiusto, produca, come conseguenza non voluta, il decesso di altra persona per lo spavento da questo subito, quando un tale evento sia da considerare non imprevedibile, avuto riguardo alla natura ed alla gravità della minaccia ed all’età della persona offesa. (Nella specie la minaccia era consistita nel brandire un martello contro una persona, nel corso di un alterco derivato da un sinistro stradale, e la persona deceduta, presente al fatto e legata alla prima da rapporto di coniugio, era dell’età di 66 anni).

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Cass. pen. n. 35823/2001

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di reati colposi conseguenti all’inosservanza delle relative norme, la responsabilità del committente o di chi lo rappresenta si configura a condizione che egli si ingerisca nell’organizzazione del lavoro ovvero risulti mancante in concreto un appaltatore fornito della capacità tecnica e professionale necessaria per assumere su di sè la responsabilità dell’attuazione delle prescrizioni contenute nelle suddette norme; ipotesi, quest’ultima, nella quale si determina a carico del committente il diritto-dovere di concretta ingerenza nel processo lavorativo, mediante verifica del’esecuzione dei lavori e svolgimento del compito di direzione del cantiere.

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Cass. pen. n. 27019/2001

L’art. 589, comma 3, c.p. (morte e lesioni colpose in danno di più persone) non prevede un’autonoma figura di reato complesso, ma integra un’ipotesi di concorso formale di reati, nella quale l’unificazione è sancita unicamente quoad poenam, con la conseguenza che ciascun reato resta autonomo e distinto ai fini della determinazione del giudice competente per materia. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto la competenza del tribunale in composizione monocratica, sul rilievo che l’art. 33 bis c.p.p. richiama espressamente l’art. 4 dello stesso codice, a norma del quale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita per legge per ciascun reato consumato o tentato, e non a quella risultante dall’applicazione delle norme sulla continuazione e sul concorso formale di reati).

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Cass. pen. n. 20176/2001

In materia di infortuni sul lavoro, le responsabilità del datore di lavoro relative a società di rilevanti dimensioni, possono concernere solo i profili organizzativi nell’ambito dei quali sono da comprendere anche la predisposizione di adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l’imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha escluso la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione di una società di rilevanti dimensioni, in ordine ad infortunio mortale occorso ad un operaio, addebitatogli senza che vi fossero censure in ordine all’organizzazione del lavoro ed essendo l’infortunio stesso avvenuto all’interno di uno stabilimento diretto da funzionario idoneo e capace).

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Cass. pen. n. 6816/2001

In tema di omicidio colposo commesso mediante omissione, qualora sussistano, relativamente alla stessa situazione di pericolo, più soggetti in posizione di garanzia, sia pure a titolo diverso, ciascuno di essi è per intero destinatario del compito di tutela demandatogli dalla legge ed autonomamente responsabile qualora ad esso non adempia.
Risponde di omicidio colposo, in quanto titolare di una posizione di garanzia riconducibile alla previsione di cui all’art. 2051 c.c., il direttore di un oratorio dotato di attrezzature sportive destinate all’uso, ancorché gratuito, dei frequentatori, quando l’evento mortale sia derivato dall’utilizzazione di dette strutture ritenute, nella specie, carenti sotto il profilo della sicurezza.
Sussiste la responsabilità per colpa in capo a colui il quale, dirigendo un oratorio con attrezzature sportive destinate ai giovani, non preveda la possibilità di un utilizzo assolutamente inconsueto delle strutture medesime da parte dei giovani frequentatori dell’oratorio, essendo il comportamento di questi ultimi generalmente contrassegnato da vivacità ed imprevedibilità. (Nella specie, le lesioni mortali erano derivate dal fatto che la vittima, nel corso della lezione di educazione fisica che si svolgeva nell’oratorio alla presenza dell’insegnante, si era aggrappata alla traversa della porta del campo di calcetto e quest’ultima, non ancorata al terreno, si era ribaltata provocando il decesso del giovane).

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Cass. pen. n. 3516/2001

Il committente risponde penalmente degli eventi dannosi subiti dai dipendenti dell’appaltatore quando si sia ingerito nell’esecuzione dell’opera mediante una condotta che abbia determinato o concorso a determinare l’inosservanza di norme di legge, regolamento o prudenziali poste a tutela degli addetti, esplicando così un effetto sinergico nella produzione dell’evento di danno; non può invece essere considerata ingerenza, e non è pertanto idonea ad estendere all’appaltante obblighi e responsabilità proprie del datore di lavoro, la condotta del committente che consista nella sollecitazione ad osservare le misure di sicurezza, ad adottare i presidi di tutela a comportarsi con prudenza e cautela.

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Cass. pen. n. 2217/2001

La responsabilità per colpa generica, per imprudenza, imperizia e negligenza, a carico del datore di lavoro per lesioni colpose al lavoratore rimasto vittima di infortunio sul lavoro, non può essere esclusa dalla semplice osservanza di norme tecniche, ossia nel caso in cui egli abbia adottato una delle misure di prevenzione previste dalla legge (nella specie, cinture di sicurezza).

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Cass. pen. n. 12472/2000

Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico, ma come concorso formale di più reati con unificazione soltanto quoad poenam, sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato.

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Cass. pen. n. 7993/2000

In tema di causalità c.d. «omissiva» il rapporto eziologico tra condotta omissiva ed evento — di per sè non suscettibile di essere basato sulla sola esistenza di una «posizione di garanzia» della quale l’imputato sia titolare — deve sempre avere carattere di certezza, potendo essere impostato in termini probabilistici il solo ragionamento ipotetico (cioè quello che ipotizza la condotta in relazione al probabile non verificarsi di un determinato evento), mentre, una volta che si parta dall’evento realmente accaduto, questo deve necessariamente riconnettersi causalmente all’omissione (non più ipotetica, tanto che è dedotta di imputazione) con giudizio di certezza. Il giudice deve cioè, nell’analizzare la causa dell’evento, individuarla con certezza nell’omissione, sia pure procedendo ad una valutazione probabilistica circa l’esito che l’omessa condotta assunta come doverosa avrebbe potuto avere (principio affermato, nella specie, con riguardo a responsabilità per colpa medica).

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Cass. pen. n. 3169/2000

Rientra nella nozione di «strada» ai sensi del nuovo codice della strada, quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, anche una strada interpoderale, destinata a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata, restando escluse da tale nozione solo le strade riservate all’uso esclusivo di privati proprietari. (Fattispecie di incidente stradale avvenuto in una strada interpoderale in cui la Corte ha annullato la decisione che aveva escluso l’aggravante dell’art. 589, comma 2, c.p.).

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Cass. pen. n. 4557/2000

In tema di responsabilità per omicidio colposo, colui che conduce un trattore agricolo cui è agganciata una fresatrice non solo è tenuto a prestare l’ovvia attenzione a quanto accade nel proprio campo visivo, ma è anche obbligato dalle regole della prudenza ad evitare che la parte maggiormente pericolosa della macchina complessa con cui opera, posta a rimorchio del trattore, che la fa avanzare e ne aziona il movimento rotatorio, non costituisca fonte di pericolo per persone e cose. Se in prossimità della macchina in movimento si trovi o si porti un bambino, l’operatore non può limitarsi a rimbrottarlo o scacciarlo ma, prima di continuare la sua opera, è tenuto ad assicurarsi che il bambino si sia effettivamente e definitivamente allontanato dal raggio di azione complessivo della macchina, essendo peraltro perfettamente prevedibile che il minore, per immaturità, curiosità, disattenzione o per naturale incapacità di valutare il rischio, si avvicini pericolosamente alla macchina fino ad entrare nel raggio di azione della stessa.

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Cass. pen. n. 7924/1999

Le norme antinfortunistiche sono poste a tutela non di qualsivoglia persona che si trovi fisicamente presente sul luogo ove si svolge l’attività lavorativa, magari per curiosità o addirittura abusivamente, ma di coloro che versino quanto meno in una situazione analoga a quella dei lavoratori e che si siano introdotti sul luogo del lavoro per qualsiasi ragione purché a questo connessa. (Fattispecie di ingresso abusivo di tre ragazzi in un’area recintata).

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Cass. pen. n. 2440/1999

In tema di omicidio colposo, il medico aiuto primario chiamato dal ginecologo di turno al capezzale di una partoriente, che, visitata all’atto del ricovero e sottoposta ad indagini strumentali, aveva presentato una situazione di notevole anomalia, ha l’obbligo di attivarsi immediatamente e direttamente anche eseguendo personalmente nuovi accertamenti per assicurarsi dello stato della partoriente e del feto, sicché, ove si sia astenuto dal disporre ed effettuare altre indagini ed abbia trattato il caso con indolenza anziché con l’urgenza imposta dallo stato del feto, egli versa in colpa addirittura più grave di quella dell’assistente per la morte del neonato.

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Cass. pen. n. 6613/1998

Ai fini della responsabilità per colpa professionale del medico, deve essere considerato obbligatorio un intervento terapeutico che, pur avendo scarse probabilità di successo, non è comunque dannoso per il paziente. Tuttavia dalla doverosità dell’intervento non si può far derivare la necessaria imputazione dell’evento dannoso, dovendosi accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l’omissione addebitata all’imputato e l’evento. (Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di merito per omessa motivazione sul punto relativo al nesso di causalità tra l’applicazione di una sonda nasale per effettuare lo svuotamento gastrico ed il decesso della paziente avvenuto a seguito di sommersione interna per reflusso di materiale alimentare).

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Cass. pen. n. 10436/1997

In tema di subappalto, qualora il committente, accertandosi della capacità tecnica e professionale dell’appaltatore, apprenda che questi è tecnicamente affidabile, è senz’altro autorizzato a ritenere che l’adeguatezza tecnica sia anche adeguatezza dei presidi tecnici antinfortunistici richiesti dalla legge. Ne consegue, pertanto, che, qualora l’appaltatore abbia agito in totale autonomia, il committente, in caso di decesso di un dipendente dell’appaltatore per violazione delle norme antinfortunistiche, non risponde di omicidio colposo.

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Cass. pen. n. 4211/1997

Il medico ospedaliero che termina il suo turno di lavoro ha lo specifico dovere di fare le consegne a chi gli subentra in modo da evidenziare a costui la necessità di un’attenta osservazione e di un controllo costante dell’evoluzione della malattia del paziente che sia soggetto a rischio di complicanze. (Fattispecie in tema di omicidio colposo).

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Cass. pen. n. 2139/1997

In tema di attività professionale medica, deve ritenersi colposa per imperizia la condotta mediante la quale non vengono osservate le leges artis scritte o non scritte finalizzate alla prevenzione non del rischio consentito dall’ordinamento, connesso alle scelte tra interventi terapeutici, ma di un ulteriore rischio non consentito nell’esercizio dell’attività stessa. Per quanto riguarda la misura del rischio consentito, in mancanza di predeterminazione legislativa delle regole cautelari o di autorizzazioni amministrative subordinate al rispetto di precise norme precauzionali, la valutazione del limite di tale rischio resta affidata al potere discrezionale del giudice il quale dovrà tenere conto che la prevedibilità e la prevenibilità vanno determinate in concreto, avendo presente tutte le circostanze in cui il soggetto si trova ad operare ed in base al parametro relativistico dell’agente modello, dell’homo eiusdem condicionis et professionis, considerando le specializzazioni ed il livello di conoscenze raggiunto in queste.

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Cass. pen. n. 11053/1996

L’imprudenza commessa da persona priva delle nozioni tecniche necessarie per il compimento di un’attività pericolosa non può essere valutata alla stessa stregua di quella di soggetto tecnicamente competente. Poiché l’inesperto non è in grado di apprezzare compiutamente il pericolo e di fronteggiarne possibili effetti, il parametro di valutazione della colpa, fermo restando il libero apprezzamento del giudice di merito, può essere solo quello dell’ordinaria diligenza e prudenza richiesto dalle regole di comune esperienza, e non certo quello richiesto all’esperto esecutore.
Se per una determinata attività lavorativa, a causa della pericolosità che la caratterizza è necessaria una particolare competenza tecnica, colui che per la propria utilità consente l’esecuzione della stessa da parte di persona incompetente perché priva della qualifica professionale o perché, comunque, inesperta risponde degli eventi dannosi derivanti dall’altrui imperizia, se questa gli è nota. La responsabilità sussiste anche nel caso in cui l’incapacità dell’esecutore non sia riconosciuta nel momento iniziale dell’attività ma si manifesti durante il suo svolgimento, sempre che il soggetto, accortosi dell’imperizia dell’esecutore, anziché interrompere l’attività, lo abbia lasciato continuare; tale responsabilità non viene meno nell’ipotesi di prestazione di cortesia perché gli ordinari canoni di diligenza e di prudenza impongono di servirsi, per il compimento di attività pericolose, di persone qualificate o, comunque, dotate di sufficiente esperienza tecnica. Essa non dà luogo a responsabilità oggettiva ma a responsabilità per colpa, di cui rappresenta un particolare profilo in quanto che chi, di fronte all’altrui imperizia, non adotta le opportune cautele per evitarne possibili effetti dannosi, risponde per la propria omissione e non per l’altrui imperizia. (Fattispecie relativa a riconoscimento di responsabilità per il reato di cui all’art. 589 c.p. di soggetto che aveva affidato la sostituzione di un trasformatore di tensione a un vicino di casa che era morto durante l’esecuzione dell’opera).

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Cass. pen. n. 9904/1996

Il conducente di un veicolo è tenuto, in base alle regole della comune diligenza e prudenza, ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di sua resistenza, anche a rifiutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia. Ciò a prescindere dall’obbligo e dalla sanzione a carico di chi deve fare uso della detta cintura. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo in danno di persona trasportata, l’imputato si era doluto del mancato riconoscimento del concorso di colpa della vittima a causa dell’omesso uso da parte di questa della cintura di sicurezza).

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Cass. pen. n. 5069/1996

Qualora l’applicazione della causa estintiva della prescrizione del reato sia conseguenza della concessione di attenuanti, la sentenza si caratterizza per un previo riconoscimento di colpevolezza dell’imputato ed è fonte per costui di pregiudizio. Sussiste, quindi, l’interesse del prevenuto a conoscere compiutamente le ragioni della decisione, che è travalicante del principio dell’immediata applicazione della causa estintiva, senza possibilità cioè di rilevare con il ricorso per cassazione vizi di motivazione o incompletezze istruttorie.

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Cass. pen. n. 856/1996

In tema di infortuni sul lavoro, l’ingerenza rilevante ai fini della responsabilità del committente dei lavori non s’identifica con qualsiasi atto o comportamento posto in essere da quest’ultimo ma deve considerarsi in un’attività di concreta interferenza sul lavoro altrui tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull’esecuzione degli stessi. (Nella fattispecie, l’intervento del committente si era di fatto limitato ad un mero consiglio verbale, per altro neppure seguito dai soggetti incaricati di eseguire i lavori).

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Cass. pen. n. 4257/1996

Poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altri comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sè condotta negligente. (Nella fattispecie, la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l’auto in prossimità dell’incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l’autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all’obbligo di concedere la precedenza).

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Cass. pen. n. 4196/1996

In tema di responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni sul lavoro, l’esistenza di un contratto di appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, non determina il venir meno di ogni responsabilità del sub-appaltatore che dovrà rispondere dei danni riportati dai propri dipendenti (che l’ultimo comma dell’art. 1 della legge citata considera a tutti gli effetti dipendenti dell’imprenditore che effettivamente ha utilizzato le loro prestazioni) tenendo conto dei termini concreti dell’accordo raggiunto tra appaltante e sub-appaltatore e la sua responsabilità concorre con quella del primo.

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Cass. pen. n. 106/1996

In caso di cessione di lavori in appalto, non possono assumere rilievo, agli effetti dell’osservanza delle norme antinfortunistiche, le clausole di trasferimento del rischio e del conseguente onere di tutela della sicurezza dei lavoratori dal cedente al cessionario, essendo tali norme di diritto pubblico, non derogabili da fatti privati, quando l’attività produttiva del manufatto non sia stata devoluta interamente all’appaltatore, quando non si sia verificato a carico di questi il trasferimento intero dell’organizzazione del cantiere; stante l’assunzione dell’esecuzione solo di una parte dell’opera, quando sia rimasto al committente il diritto-dovere di concreta ingerenza nel processo lavorativo anche attraverso l’esercizio del potere di verifica dell’esecuzione dei lavori e lo svolgimento del compito di direzione del cantiere.

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Cass. pen. n. 4385/1995

Qualora all’interno di un ospedale vengano eseguiti lavori dell’impianto di erogazione dei gas medicali e di anestesia afferenti ad una sala operatoria, l’obbligo di verificare il corretto funzionamento del detto impianto, al fine di garantire la ripresa dell’attività chirurgica senza pericolo per i pazienti in dipendenza dei lavori realizzati, incombe, oltre che sul responsabile tecnico amministrativo della struttura sanitaria e sui soggetti ai quali è demandata la materiale esecuzione dei lavori detti, sul primario ospedaliero responsabile del reparto di anestesia che deve, prima di consentire la ripresa dell’attività nella sala operatoria, accertare, direttamente o delegando un medico o un paramedico, che l’erogazione avvenga regolarmente. (Fattispecie relativa a decesso di paziente, cui era stato somministrato nella fase di risveglio post-operatorio potassiolo di azoto anziché ossigeno, causato dal fatto che, nel corso dei lavori eseguiti nei giorni precedenti sull’impianto di erogazione dei gas medicali e di anestesia, erano stati invertiti i tubi di derivazione afferenti alla sala operatoria con conseguente inversione dei gas erogati dalle bocchette).

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Cass. pen. n. 7569/1995

Il titolare dell’impresa risponde, per culpa in eligendo, del comportamento del preposto inesperto alla direzione dei lavori che lo stesso titolare abbia mantenuto in servizio, malgrado la sua manifesta incompetenza e l’altrettanto palese inadeguatezza del suo metodo di lavoro. (Fattispecie relativa ad inammissibilità di ricorso avverso sentenza di condanna, per il reato di lesioni colpose con esiti permanenti cagionate, a seguito di infortunio sul lavoro, ad operaio, il quale cadeva da un’altezza di circa due metri).

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Cass. pen. n. 6486/1995

In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la «sicurezza del lavoro», è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alle misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l’imprenditore, deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi a assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro. Inoltre lo specifico onere di informazione e di assiduo controllo, se è necessario nei confronti dei dipendenti dell’impresa, si impone a maggior ragione nei confronti di coloro che prestino lavoro alle dipendenze di altri e vengano per la prima volta a contatto con un ambiente e delle strutture a loro non familiari e che perciò possono riservare insidie non note.

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Cass. pen. n. 4432/1995

All’imprenditore che abbia soddisfatto l’obbligo impostogli dall’art. 17 D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, di nominare un preposto per sovraintendere determinate specifiche operazioni, designando una persona capace ed idonea a sostenere il ruolo assegnatogli, non può essere addebitato l’evento dannoso che si sia verificato per inosservanza di una delle disposizioni che regolano quelle specifiche operazioni, sul rispetto delle quali doveva vigilare il preposto per questo nominato. L’imprenditore neanche ha il dovere di conferire ulteriori deleghe, poiché i poteri connessi all’espletamento dell’incarico vengono direttamente dalla legge, sicché, solo la prova di una fittizia preposizione o dell’esautoramento di fatto del preposto può fondare un’affermazione di responsabilità nei suoi confronti.

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Cass. pen. n. 4248/1995

Qualora lavori ricevuti in subappalto vengano, a loro volta, in parte subappaltati ad altro che operi, con mezzi artigianali, con pochi dipendenti e senza essere dotato di strutture tali da consentire una completa autonomia operativa, mentre è ancora in funzione il cantiere per la realizzazione dell’intera opera subappaltata ed avvalendosi delle attrezzature in questo installate da chi ha ricevuto e dato il subappalto, incombono anche a quest’ultimo, che è responsabile dell’organizzazione del cantiere e del lavoro che ivi si svolge, obblighi di vigilanza in ordine al rispetto delle norme antinfortunistiche e all’osservanza dei comuni precetti di prudenza, perizia e diligenza. (Nella fattispecie, una società subappaltatrice dei lavori di realizzazione di un prefabbricato aveva dato in subappalto l’impermeabilizzazione del solaio dell’edificio ad altra ditta, un dipendente della quale era rimasto vittima di un infortunio, essendo precipitato al suolo, mentre era intento alla impermeabilizzazione della copertura, senza indossare cinture di sicurezza o, comunque, senza essere in altro modo assicurato al solaio, sprovvisto di protezione verso l’esterno. Il decesso è stato addebitato anche al responsabile della società subappaltatrice dei lavori di impermeabilizzazione).

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Cass. pen. n. 360/1995

Il primario (nella specie, facente funzioni) di una divisione di chirurgia di un ospedale ha compiti di indirizzo, di direzione e di verifica dell’attività diagnostica e terapeutica. A lui, pertanto, spettano le scelte operative congruenti all’evoluzione della condizione nosologica della persona ricoverata. (Fattispecie relativa a morte di una paziente per un versamento pleurico mal diagnosticato).
In tema di colpa professionale, sussiste responsabilità del medico che colposamente ometta un intervento chirurgico necessario, quando anche esso non sia tale da garantire in termini di certezza la sopravvivenza del paziente, se vi sia una limitata, purché apprezzabile, probabilità di successo, indipendentemente da una determinazione matematica percentuale di questa.

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Cass. pen. n. 13077/1994

Poiché, a norma dell’art. 11 della L. 26 luglio 1975, n. 354, l’assistenza sanitaria è prestata nel corso della permanenza del detenuto nell’istituto penitenziario con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati, e poiché il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedano particolari indagini e cure specialistiche, qualora muoia per Aids un detenuto che, all’atto dell’ingresso in carcere, era indicato solo quale sieropositivo da Hiv, e non già come affetto da Aids conclamato, e che si era rifiutato di sottoporsi a visite, chiudendosi in volontario isolamento, è responsabile del reato di omicidio colposo il sanitario che, per un certo periodo di tempo (superiore a due mesi), non abbia visitato il detenuto detto qualora, risultando documentalmente le condizioni per l’evoluzione del male a breve scadenza, sia stato in possesso di elementi per valutare adeguatamente i sintomi e per rendersi conto che il detenuto non poteva più essere considerato solo un sieropositivo.

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Cass. pen. n. 10043/1994

Qualora un’impresa edile incaricata dell’esecuzione di opere concernenti uno stabile si rivolga per l’allestimento della necessaria impalcatura ad una ditta che invii sul posto operai specializzati, gli obblighi imposti dalle norme antinfortunistiche a tutela dei lavoratori incombono anche sul datore di lavoro dei detti operai, pur se momentaneamente distaccati presso il cantiere di altra impresa. Né i poteri-doveri del datore di lavoro potrebbero essere validamente trasferiti ad altro imprenditore, in quanto eventuali accordi sarebbero privi di efficacia, appartenendo le norme antinfortunistiche al diritto pubblico ed essendo le stesse inderogabili in forza di atti privati. (Nella fattispecie, l’operaio, che lavorava privo di cintura di sicurezza perché quella posta a disposizione dal datore di lavoro non era regolare, era caduto dal ponteggio in costruzione, anche a seguito della rottura della tavola la quale era stata fornita, insieme con i tubi, dall’impresa presso il cui cantiere era stato distaccato. Del reato di omicidio colposo erano stati ritenuti responsabili sia il datore di lavoro della vittima che l’imprenditore, titolare del cantiere).

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Cass. pen. n. 10021/1994

Il controllo e la vigilanza perché l’attività lavorativa venga svolta con modalità e mezzi idonei a tutelare la sicurezza dei dipendenti devono essere continui e non occasionali, in quanto lo scopo delle norme di prevenzione è quello di impedire comunque l’insorgenza di pericoli in qualsiasi fase del lavoro.

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Cass. pen. n. 10014/1994

Il datore di lavoro e il preposto devono provare in modo rigoroso e sicuro di avere compiuto atti specifici intesi ad evitare che l’attività lavorativa si svolga in modo difforme dalle norme di sicurezza non essendo sufficiente la dimostrazione di non avere voluto l’esecuzione del lavoro in contrasto con le norme dette. (Nella fattispecie, relativa ad omicidio colposo nei confronti di operaio rimasto schiacciato nel crollo di una struttura metallica da adibire a palco, durante i lavori di montaggio, l’imputato era a capo di una squadra che aveva il compito di provvedere, tra l’altro, a manovre di innalzamento della copertura. Tali manovre non si erano svolte sotto la direzione del prevenuto, allontanatosi per consumare il pranzo, senza provvedere ad impedire che altri, in sua assenza, potessero surrogarsi a lui e alla sua squadra nell’esecuzione della stessa, con intervento sui sistemi di comando dei sofisticati impianti. La causa del crollo era stata individuata dalla corte di appello nell’effettuazione di pericolose manovre intraprese da operatori estranei e non preparati).

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