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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9208 del 22 ottobre 1996

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9208 del 22 ottobre 1996

Testo massima n. 1

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 c.p., sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede il limite minimo edittale di sei mesi di reclusione. Contrariamente a quanto può dirsi a proposito del delitto di oltraggio, che è stato oggetto di declaratoria di incostituzionalità, nella parte relativa alla determinazione di analogo minimo edittale, ad opera della sentenza n. 341 del 1994 della Corte costituzionale, nel reato di resistenza non viene in considerazione il diritto del pubblico ufficiale al rispetto della propria dignità e libertà privata, bensì il diritto-dovere della pubblica amministrazione di non subire intralci nell’assolvimento dei suoi compiti. Il livello della pena minima edittale stabilita per questo reato è pertanto congruamente correlato all’esigenza di punire adeguatamente l’offesa arrecata alla pubblica amministrazione da un tentativo diretto a impedire con violenza o minaccia l’attuazione della sua volontà.

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