Cass. civ. n. 34923 del 13 dicembre 2023
Testo massima n. 1
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Parziale deducibilità - Art. 6 del d.l. n. 185 del 2008 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Sent. Corte cost. n. 262 del 2020 - Irrilevanza - Ragioni.
In tema di IRAP, la questione di legittimità costituzionale, per ritenuta violazione degli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 6, commi 1 e 2, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 2 del 2009, nella parte in cui prevede, ai fini delle imposte sui redditi, la deducibilità parziale (anziché integrale) dell'imposta regionale sulle attività produttive, è manifestamente infondata, risultando irrilevante quanto statuito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2020 in ordine alla deducibilità dell'IMU, trattandosi di tributi differenti, relativi a fattispecie non assimilabili, e tenuto conto che il legislatore può, con scelta insindacabile se non palesemente arbitraria o irrazionale, discrezionalmente porre limiti alla deducibilità dei costi.
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 53
Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 com. 2 CORTE COST.
Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 6 CORTE COST.
Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 14 com. 1 CORTE COST. PENDENTE
Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.