Cass. pen. n. 710 del 31 gennaio 1997

Testo massima n. 1


A seguito delle modifiche apportate dall'art. 86 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sottrazione di beni pignorati ad istanza dello Stato o di altro ente pubblico integra il reato di cui all'art. 388 c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice), procedibile a querela di parte, e non quello di cui all'art. 334 c.p. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro), perseguibile di ufficio. Infatti quest'ultima norma non fa riferimento alle cose sottoposte a pignoramento, mentre ad esse fa riferimento l'art. 388, comma terzo, c.p.

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