Cass. pen. n. 8417 del 27 luglio 1988

Testo massima n. 1


Poiché i reati previsti dagli artt. 323 e 326 c.p. presuppongono entrambi l'abuso delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali o al servizio in caso di unicità della condotta non è tra essi configurabile il concorso formale.

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