Art. 326 – Codice penale – Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio[358], che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 20677/2024
Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall'art. 326, comma primo, cod. pen., ha natura di reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la cui configurabilità va esclusa solo con riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'inoffensività della rivelazione da parte di un dirigente comunale della lista delle ditte partecipanti ad una gara ad uno degli imprenditori ad essa concorrente, il quale aveva poi ricevuto in subappalto parte dei lavori dalla ditta risultata vincitrice).
Cass. civ. n. 16474/2024
In tema di rilevazione di segreti di ufficio, l'avvertimento, contenuto in una lettera anonima ed espresso in termini del tutto generici, del rischio derivante da intercettazioni in corso non costituisce "notizia d'ufficio", da intendersi invece, nella più ampia latitudine della nozione e a prescindere dal supporto materiale che eventualmente la incorpori, come specifica informazione riguardante atti e fatti funzionalmente collegati all'attività istituzionale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non integrasse il delitto di cui all'art. 326 cod. pen. la rivelazione a terzi dello svolgimento di attività intercettiva, appresa dal pubblico ufficiale in modo informale, mediante la ricezione di una lettera anonima).
Cass. civ. n. 3755/2024
In tema di delitto di rivelazione di segreti di ufficio, l'assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo in capo al concorrente "intraneo", cui sia riferibile il fatto tipico, nella sua oggettiva materialità, non esclude di per sé la responsabilità del concorrente "extraneus". (Fattispecie in cui è stata ritenuta la responsabilità del ricorrente, componente del Consiglio Superiore della Magistratura, per aver arrecato un contributo rilevante al disvelamento di notizie coperte da segreto investigativo da parte di un pubblico ministero, assolto in separato giudizio per errore incolpevole sul fatto, ai sensi dell'art. 47 cod. pen.).
Cass. civ. n. 35779/2023
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, il divieto di divulgazione (e utilizzo) comprende non solo le informazioni sottratte all'accesso, ma anche, nell'ambito delle notizie accessibili, quelle la cui diffusione (pur prevista in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché svelata a soggetti non titolari del diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione alle notizie rivelate dagli addetti alle camere mortuarie ospedaliere ai gestori dell'impresa di servizi funebri, riguardanti gli avvenuti decessi, l'identità dei defunti e le modalità di rintraccio dei loro familiari, in quanto non coperte da segreto d'ufficio).
Cass. civ. n. 31171/2023
Ai fini dell'integrazione del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio ex art. 326, comma primo, cod. pen., è necessario che la notizia rivelata inerisca all'ufficio pubblico ricoperto dal pubblico agente e sia destinata a rimanere segreta (tale non essendo quella che il destinatario abbia titolo legittimo a conoscere) e che la rivelazione avvenga in violazione dei doveri connessi alla funzione, ovvero utilizzando in modo distorto i poteri o le prerogative derivanti dalla stessa.
Cass. civ. n. 39312/2022
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione (non preclusa in un momento successivo) sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del diritto a riceverle.
Cass. civ. n. 16802/2021
La rivelazione da parte del pubblico agente di un segreto di ufficio, anche laddove compiuta per fini di utilità patrimoniale, integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 cod. pen., mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma della stessa disposizione quando il pubblico ufficiale sfrutti, a scopo di profitto patrimoniale o non patrimoniale, lo specifico contenuto delle informazioni destinate a rimanere segrete e non il valore economico eventualmente derivante dalla loro rivelazione.
Cass. civ. n. 3157/2021
Integra gli estremi del reato di rivelazione di segreto di ufficio la comunicazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di elementi diretti a far conoscere anticipatamente, a uno o più concorrenti, con l'esclusione di tutti gli altri, l'oggetto della prova d'esame, trattandosi di notizia "di ufficio" destinata a rimanere segreta.
Cass. civ. n. 37820/2019
Configura un'ipotesi di concorso formale tra il delitto militare di collusione con estranei per frodare la finanza, previsto dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, ed il delitto comune di rivelazione di segreti d'ufficio, previsto dall'art. 326 cod. pen., la condotta di un appartenente alla Guardia di Finanza che comunichi ad un privato notizie riservate circa un'imminente attività d'ufficio che lo riguardi, attesa la diversità dei beni giuridici protetti dalle rispettive norme incriminatrici, consistenti nella regolarità del gettito fiscale e nella disciplina del corpo della Guardia di Finanza quanto al primo delitto e nel prestigio e nel buon funzionamento della pubblica amministrazione quanto al secondo.
Cass. civ. n. 34928/2018
In tema di rivelazione di segreti d'ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell'"extraneus", è necessario che questi non si sia limitato a ricevere la notizia, ma abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale ad attuare la rivelazione, non essendo sufficiente ad integrare il reato la mera rivelazione a terzi della notizia coperta da segreto.
Cass. civ. n. 19216/2017
L'art. 326 c.p., nel prevedere come reato la rivelazione di “notizie di ufficio le quali debbano rimanere segrete”, si riferisce non soltanto alle notizie destinate a rimanere segrete in ogni tempo e in ogni luogo, ma anche a quelle relativamente alle quali il destinatario della rivelazione non sia titolare del diritto di accesso o non lo abbia azionato con le dovute modalità, ai sensi della legge n. 241/1990; il che vale, in particolare, per i funzionari di cancelleria e segreteria e per i dattilografi giudiziari, i quali, ai sensi dell'art. 159 della legge n. 1196/1960, sono tenuti ad “osservare il più scrupoloso segreto di ufficio e non possono dare a chi non ne abbia diritto, anche se non si tratti di atti segreti, informazioni o comunicazioni relative a operazioni o provvedimenti giudiziari o amministrativi di qualsiasi natura e dei quali siano venuti comunque a conoscenza a causa del loro ufficio". (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva escluso la configurabilità del reato in un caso in cui all'imputato era stato addebitato di aver rivelato ad una persona sottoposta a indagine per truffa, nei cui confronti egli aveva contratto debiti a tasso usurario, i “movimenti e le riunioni di ufficio svolte dal P.M. e dalla P.G. delegata negli uffici della Procura” nonché “la presenza di soggetti da escutere in qualità di testimoni” come pure le iscrizioni e le successive annotazioni nel registro delle notizie di reato riguardanti la medesima persona.
Cass. civ. n. 49526/2017
Il reato di rivelazione di segreti di ufficio, previsto dall'art. 326, comma primo, cod. pen., è un reato di pericolo concreto, posto a tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la cui configurabilità va esclusa solo con riferimento alla divulgazione di notizie futili o insignificanti, ma non in relazione a notizie inesatte. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la inoffensività della rivelazione da parte di un funzionario della cancelleria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, su richiesta informale di un privato, dell'assenza della iscrizione di quest'ultimo nei registri consultabili da tale ufficio, iscrizione in realtà esistente ma segretata dal pubblico ministero).
Cass. civ. n. 5818/2017
L'autista soccorritore del servizio 118, incaricato di pubblico servizio, è tenuto all'obbligo del segreto d'ufficio previsto, per gli impiegati civili dello Stato, dall'art. 28, l. 7 agosto 1990, n. 241. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 326 cod. pen. in quanto lo stesso aveva rivelato ad un giornalista le notizie relative alla dinamica di tre omicidi in relazione ai quali aveva prestato il proprio servizio).
Cass. civ. n. 39337/2015
Integra il reato di rivelazione di segreti di ufficio la divulgazione, da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria, del contenuto di una informativa di reato e delle indagini eseguite, essendo irrilevante che gli atti o i fatti segreti siano già conosciuti in un ambito limitato di persone, quando la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di divulgazione a settori ben più vasti di pubblico. (Fattispecie relativa alla consegna, da parte di un Tenente della Polizia Provinciale, di un'informativa di reato - avente ad oggetto l'esistenza di un'indagine sull'inquinamento di alcuni invasi, ed i valori nocivi riscontrati - ad un esponente politico, il quale la inoltrava ad un quotidiano determinando l'integrale pubblicazione dell'informativa stessa).
Cass. civ. n. 51691/2014
Integra gli estremi del reato di rivelazione di segreto di ufficio la comunicazione, da parte di un membro della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, di elementi diretti a far conoscere anticipatamente, a uno o più concorrenti, con l'esclusione di tutti gli altri, l'oggetto della prova d'esame (nella specie la traccia di un tema) specificamente ritenuto fra i più probabili dalla commissione stessa, trattandosi di notizia "di ufficio" destinata a rimanere segreta.
Cass. civ. n. 49133/2013
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuate senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto. (Nella specie un cancelliere in servizio presso un tribunale civile aveva fatto visionare tre fascicoli custoditi nel suo ufficio, relativi a ricorsi per decreto ingiuntivo, ad una persona del tutto estranea sia all'ufficio, sia ai procedimenti visionati).
Cass. civ. n. 9726/2013
In tema di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio, per notizie di ufficio che devono rimanere segrete si intendono non solo le informazioni sottratte alla divulgazione in ogni tempo e nei confronti di chiunque, ma anche quelle la cui diffusione sia vietata dalle norme sul diritto di accesso, perché effettuata senza il rispetto delle modalità previste ovvero nei confronti di soggetti non titolari del relativo diritto. (Fattispecie in cui sottufficiali della polizia di frontiera avevano fatto uso di dati identificativi di cittadini stranieri fermati per controlli, dei quali avevano fotocopiato passaporti e codici fiscali, al fine di consentire ad altro straniero, irregolarmente presente nel territorio dello Stato, di attivare schede telefoniche senza dover fornire le proprie generalità, e di evitare così il rischio di espulsione).
Cass. civ. n. 7370/2013
Rispondono del reato di rivelazione di segreto d'ufficio (art. 326 c.p.) e non di quello meno grave di trattamento illecito di dati sensibili (art. 167 del D.L.vo n. 196/2003), i dipendenti di una società di gestione di servizi telefonici i quali comunichino a chi non ne abbia diritto le generalità dei soggetti che risultano titolari di utenze facenti capo alla detta società.
Cass. civ. n. 4694/2012
Il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio riveste natura di reato di pericolo effettivo e non meramente presunto nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento a mezzo della notizia da tenere segreta.
Cass. civ. n. 35296/2011
Al reato di rivelazione di segreti di ufficio è applicabile la causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, allorché la rivelazione sia fatta per difendersi in giudizio, essendo il diritto di difesa prevalente rispetto alle esigenze di segretezza e buon funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Cass. civ. n. 24583/2011
Integra il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la condotta del collaboratore di cancelleria che fornisca a terzi non autorizzati a riceverla, e senza rispettare la procedura e la formula all'uopo previste dall'art. 110 bis att. c.p.p., la notizia sull'assenza di iscrizioni nel registro degli indagati a carico di una determinata persona.
Cass. civ. n. 5842/2011
In tema di rivelazione di segreti d'ufficio, ai fini della sussistenza del concorso nel reato dell'"extraneus", è necessario che questi, lungi dal limitarsi a ricevere la notizia, abbia istigato o indotto il pubblico ufficiale a porre in essere la rivelazione.
Cass. civ. n. 37797/2010
Integra il reato di rivelazione di segreti d'ufficio, in concorso con quello di favoreggiamento, la condotta di un dipendente della Polizia di Stato, che riveli ad una persona a lui legata da rapporti di amicizia e coinvolta in un'indagine per traffico illecito di stupefacenti i dati identificativi di un'autovettura sotto copertura, utilizzata dalla Polizia per l'espletamento di attività investigative finalizzate al controllo del mercato della droga. (Fattispecie in cui è stata ravvisata la continuazione tra i due reati).
Cass. civ. n. 33609/2010
Integra il delitto di rivelazione di segreti d'ufficio la divulgazione, da parte di un autista in servizio presso un comando regionale della Guardia di Finanza, di un documento contenente notizie riservate circa attività investigative da svolgere in merito a condotte delittuose riconducibili ad un ufficiale di P.G., a nulla rilevando la circostanza che, successivamente, la notizia sia risultata inconferente o priva di fondamento, atteso che la configurabilità del reato può escludersi solo quando la rivelazione abbia ad oggetto informazioni di pubblico dominio o prive di significato.
Cass. civ. n. 39706/2009
Oggetto materiale del delitto di rivelazione di segreti d'ufficio sono solo le notizie d'ufficio coperte da segreto e cioè quelle sottratte alla divulgazione in ogni tempo e luogo e nei confronti di chiunque per legge, per regolamento o dalla natura stessa della notizia che può recare danno all'amministrazione, ma non anche quelle indebitamente diffuse in violazione alle norme sul diritto di accesso agli atti della P.A. in quanto svelate a chi non è titolare di tale diritto o senza il rispetto delle modalità previste. (Fattispecie relativa alla comunicazione alla stampa da parte di un consigliere comunale di informazioni non coperte da segreto relative all'amministrazione comunale alle quali lo stesso legittimamente aveva avuto accesso in ragione della propria funzione).
Cass. civ. n. 8732/2009
Risponde del reato di cui agli art. 48 e 326 c.p. l'avvocato che, con modalità ingannatorie, induca l'impiegata della Procura della Repubblica ad effettuare una ricerca nel sistema Registro generale delle notizie di reato (REGE), così da fornirgli notizie di un procedimento penale ancora coperte dal segreto d'ufficio. (Nella specie, l'imputato aveva richiesto informazioni in ordine ad un altro fascicolo nella fase di cui all'art. 415 bis c.p.p., sostenendo ingannevolmente di non ricordarne il numero).
Cass. civ. n. 25167/2008
La diffusione alla stampa ad opera di un ufficiale di P.G. del contenuto di un provvedimento di sequestro relativo a beni dell'indagato non integra il reato di rivelazione di segreto d'ufficio, perché il sequestro, una volta eseguito, non è più coperto dal segreto, fatta salva l'ipotesi di segregazione prevista dall'art. 329, comma terzo, c.p.p.
Cass. civ. n. 34717/2008
In tema di rivelazione di segreti di ufficio, l'elemento materiale del reato consiste nella indebita cessione a terzi di conoscenze sottratte alla divulgazione, sicchè al percettore della rivelazione, che può eventualmente rispondere di concorso nel medesimo reato, non può addebitarsi il delitto di ricettazione, posto che esso si configura in ipotesi di illecita circolazione di un bene materiale e non di un'informazione. (Ha peraltro precisato la Corte che in tale senso non ha rilievo il supporto materiale dvd, cd-rom, copia cartacea su cui circola l'informazione, essendo esso meramente strumentale alla rivelazione del segreto ).
Cass. civ. n. 37559/2007
La rivelazione da parte del pubblico ufficiale di un segreto di ufficio integra il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 c.p. anche laddove sia fatta per finalità patrimoniali, mentre ricorre la diversa fattispecie prevista dal terzo comma dello stesso articolo quando il pubblico ufficiale sfrutti - per profitto patrimoniale o non - il contenuto economico e morale, in sé, delle informazioni segrete. Ne consegue che tale ultima fattispecie, non comportando necessariamente la rivelazione ad estranei del segreto, può eventualmente concorrere con quella prevista dal primo comma. (Fattispecie in cui la Corte ha ravvisato il reato previsto dal primo comma dell'art. 326 c.p. nella condotta di rivelazione di segreti di ufficio in esecuzione di una promessa corruttiva).
Cass. civ. n. 30968/2007
In tema di rivelazione di segreti d'ufficio, risponde del reato a titolo di concorso con l'autore principale il direttore responsabile di un sito internet ove sia stata effettuata la pubblicazione di un atto amministrativo a carattere riservato. (Nel caso di specie, la Corte ha ravvisato l'astratta ipotizzabilità del concorso nel reato di cui all'art. 326 c.p., ritenendo sussistente il requisito del fumus commissi delicti in ordine al sequestro preventivo della pagina di un sito web su cui era avvenuta la pubblicazione delle notizie riservate).
Cass. civ. n. 42726/2005
Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è un reato di pericolo, per la consumazione del quale non è richiesto che si verifichi un danno effettivo, ma è sufficiente la probabilità di esso. Quando è la legge a prevedere l'obbligo del segreto in relazione ad un determinato atto o in relazione ad un determinato fatto, il reato sussiste senza che possa sorgere questione circa l'esistenza o la potenzialità del pregiudizio richiesto, in quanto la fonte normativa ha già effettuato la valutazione circa l'esistenza del pericolo, ritenendolo conseguente alla violazione dell'obbligo del segreto.
Cass. civ. n. 1898/2005
Il delitto di rivelazione di segreti di ufficio è integrato anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non appresa per ragioni dell'ufficio o del servizio, bastando che tale notizia dovesse rimanere segreta e che l'interessato, per le funzioni esercitate, avesse l'obbligo di impedirne l'ulteriore diffusione. (Fattispecie relativa alla rivelazione, da parte di un funzionario di polizia, di notizie concernenti un'indagine della quale non era partecipe, dopo aver ricevuto in proposito confidenze dei colleghi operanti).
Cass. civ. n. 46174/2004
Integra gli estremi del reato di cui all'art. 326 c.p. (rivelazione di segreti d'ufficio), la condotta del collaboratore di cancelleria della Procura della Repubblica che riveli notizie d'ufficio, in una fase di assoluta delicatezza, quale quella delle indagini preliminari, a persona non autorizzata a riceverle; né ai fini della configurabilità del reato è necessaria la prova dell'esistenza di un effettivo pregiudizio per le indagini, posto che si tratta di un reato di pericolo concreto che tutela il buon andamento della amministrazione, che si intende leso allorché la divulgazione della notizia sia anche soltanto suscettibile di arrecare pregiudizio a quest'ultima o ad un terzo.
Cass. civ. n. 36357/2004
Integra il delitto di rivelazione di segreto di ufficio la indebita comunicazione a persone non autorizzate, da parte del tecnico dipendente di una società di esercizio telefonico, dei dati esterni concernenti le comunicazioni telefoniche effettuate mediante utenze fisse a disposizione di terzi. (In motivazione la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale secondo cui il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 15 Cost. - che si estende all'identificazione dei soggetti, del tempo e del luogo delle conversazioni telefoniche - trova essenziale riscontro nel dovere di riserbo che al proposito investe tutti coloro che vengono a conoscenza dei dati per ragioni professionali. Vedi Corte Cost. 26 febbraio 1993, n. 81).
Cass. civ. n. 35647/2004
Integra il reato di rivelazione di segreti di ufficio la divulgazione da parte di un agente di polizia giudiziaria del contenuto di un'annotazione di servizio concernente le indagini eseguite, essendo irrilevante che gli atti o i fatti segreti erano già conosciuti in un ambito limitato di persone, quando la condotta dell'agente abbia avuto l'effetto di divulgazione a settori ben più vasti di pubblico.