Cass. civ. n. 34961 del 13 dicembre 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


ATTI AMMINISTRATIVI - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE Avvio del procedimento - Obbligo di comunicazione - Violazione - Conseguenze - Annullabilità - Provvedimenti vincolati e non - Distinzione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


A norma dell'art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, l'annullabilità di un provvedimento amministrativo per violazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, prescritto dall'art. 7 della medesima legge, è esclusa, quanto ai provvedimenti di natura vincolata, nel caso in cui il loro contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, siccome rigidamente predisposto da una norma o da altro provvedimento sovraordinato, mentre, per i provvedimenti di natura non vincolata, subordinatamente alla prova, da parte della P.A., che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso anche in caso di intervento dei soggetti interessati. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura vincolata del provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine degli avvocati aveva respinto l'iscrizione all'albo ordinario, previa dispensa dalla prova attitudinale, in quanto l'istante non aveva dimostrato il possesso dei requisiti all'uopo richiesti dalla legge per ottenere l'esonero dalla suindicata prova).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 11083 del 2020

Normativa correlata

Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 octies CORTE COST.
Legge 07/08/1990 num. 241 art. 7

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