Cass. pen. n. 5840 del 23 aprile 1990
Testo massima n. 1
Nel delitto di cui all'art. 343 c.p. il magistrato non è la persona offesa dal reato, per tale intendendosi il titolare del bene costituente l'oggetto giuridico del reato, in quanto detta titolarità va riconosciuta allo Stato, essendo l'esercizio della funzione giudiziaria il bene protetto, mentre il magistrato, aggredito nell'onore e nel prestigio, riveste la sola qualifica di soggetto danneggiato.
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