Art. 343 – Codice penale – Oltraggio a un magistrato in udienza
Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato [594].
Le pene sono aumentate [64] se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 25409/2024
La procura rilasciata "con ogni più ampia facoltà di legge" in calce alla comparsa di risposta in appello, in quanto comprensiva del potere di compiere ogni attività processuale utile all'appellato, legittima il difensore a proporre l'appello incidentale.
Cass. civ. n. 15473/2024
In caso di mancato perfezionamento per trasferimento o irreperibilità del destinatario, la notificazione dell'impugnazione o dell'opposizione deve considerarsi meramente tentata e, quindi, omessa, poiché priva di uno degli esiti positivi previsti dall'ordinamento secondo il modello legale del procedimento prescelto, sicché il diritto di impugnazione deve intendersi consumato, salva la possibilità di un suo nuovo esercizio nel rispetto del termine cui esso è soggetto, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di un'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c..
Cass. civ. n. 7672/2024
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 343 cod. pen., deve ritenersi "magistrato in udienza" il pubblico ministero che procede all'interrogatorio dell'indagato nella fase delle indagini preliminari, costituendo tale atto esercizio di attività giudiziaria ed essendo caratterizzato dalla necessaria presenza del magistrato, della persona sottoposta a indagine e del suo difensore.
Cass. civ. n. 3809/2024
L'immunità prevista per i membri del Parlamento europeo dall'art. 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell'Unione Europea, relativa alle opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni, opera, quanto alle dichiarazioni rese "extra moenia", anche in relazione a condotte atipiche, prive, cioè, di una diretta connessione con pregressi atti parlamentari tipici. (In motivazione, la Corte ha precisato che il nesso tra l'opinione espressa e le funzioni parlamentari deve emergere dal contenuto delle dichiarazioni e dalle circostanze in cui le stesse sono state rese).
Cass. civ. n. 2246/2024
L'omessa notifica dell'appello incidentale, proposto anche nei confronti di una parte rimasta contumace a seguito della notifica dell'appello principale, non è rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che, sostanziandosi l'appello incidentale in una nuova domanda (d'impugnazione) nei confronti anche di detta parte rimasta contumace, non si applicano gli artt. 331 o 332 c.p.c., che concernono unicamente le situazioni nelle quali un'impugnazione è proposta senza coinvolgere una parte di una causa inscindibile o scindibile, bensì l'art. 292 c.p.c., la cui inosservanza deve ritenersi legittimamente deducibile unicamente dalla parte rimasta contumace.
Cass. civ. n. 36541/2023
La notifica dell'appello incidentale è necessaria nei soli confronti della parte rimasta contumace e non già di quella che si sia regolarmente costituita (prima o dopo la costituzione dell'appellante incidentale), rispetto alla quale non può configurarsi alcuna lesione del diritto di difesa, stante la possibilità di proporre, a sua volta, l'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 343, comma 2, c.p.c.
Cass. civ. n. 5084/2023
In tema di appello avverso la sentenza di condanna di risarcimento danni da circolazione stradale, qualora l'appello principale sia proposto dal danneggiato anche nei confronti del responsabile del danno, l'omessa notifica al predetto responsabile dell'appello incidentale, avanzato dalla compagnia assicuratrice, non determina la necessità di integrazione del contraddittorio, trattandosi di un coobbligato in solido al risarcimento che non può essere ritenuto un avverso litisconsorte rispetto all'appellante incidentale, sempre che l'impugnazione proposta dalla compagnia assicuratrice non miri a porre in discussione in alcun modo il rapporto giuridico tra quest'ultima e il responsabile del danno.
Cass. pen. n. 24774/2022
In tema di oltraggio a magistrato in udienza, integra l'aggravante della minaccia la prospettazione di una denuncia diretta a fare desistere il magistrato da un comportamento ritenuto illegittimo, laddove non sia correlata in modo plausibile al diritto preteso.
In tema di oltraggio a magistrato in udienza, rientrano nella nozione di legittimo esercizio del diritto di critica le espressioni e gli apprezzamenti che investano la legittimità o l'opportunità degli atti dal medesimo compiuti, non anche quelli rivolti alla persona del magistrato.
Cass. pen. n. 18486/2022
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 343 cod. pen., deve ritenersi che il magistrato si trovi in "udienza" ogni volta che sia presente nel luogo deputato alla celebrazione della stessa, anche se intento a compiere atti preparatori al giudizio o conseguenti allo stesso.
Cass. pen. n. 31267/2020
In tema di oltraggio a magistrato in udienza, la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. presuppone il compimento di un'attività arbitraria o ingiustamente persecutoria del magistrato che, eccedendo i limiti delle proprie attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione del "munus" pubblico demandatogli nei confronti delle parti e dei difensori, la cui reazione, in presenza di un atto oggettivamente illegittimo, non è punibile solo se strettamente proporzionale all'esigenza di esercitare un proprio diritto. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la scriminante, anche in forma putativa, in relazione alla condotta denigratoria ed aggressiva posta in essere da un avvocato nei confronti del giudice di pace che, in aula, mimando il gesto di portarsi le mani alle orecchie, aveva manifestato l'intenzione di non voler ascoltare oltre le deduzioni a sostegno di una istanza di anticipazione di udienza già decisa).
Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza, rientrano nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica le espressioni o gli apprezzamenti che investono la legittimità o l'opportunità del provvedimento in sè considerato, non invece quelli rivolti alla persona del magistrato. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il reato nella condotta dell'avvocato che, in aula, aveva apostrofato il giudice di pace con espressioni denigratorie delle sue qualità personali e della funzione dallo stesso esercitata).
Cass. pen. n. 14591/2011
Integra il delitto di oltraggio a magistrato in udienza il rivolgere poco lusinghieri apprezzamenti con frasi allusive a sfondo sessuale nei confronti dei vice procuratore onorario di udienza, così offendendo il suo onore e decoro, seppure nel periodo di attesa della deliberazione della sentenza, in cui il magistrato del pubblico ministero, in assenza del giudice, svolge le funzioni di disciplina dell'udienza.
Cass. pen. n. 14201/2009
Integra il delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza la condotta dell'imputato che rivolga frasi offensive all'indirizzo del P.M., definendolo "ignorante" nella materie specialistiche oggetto dell'istruttoria dibattimentale.
Cass. pen. n. 14597/2006
Nel reato di oltraggio a magistrato in udienza deve ritenersi persona offesa anche il magistrato (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione del Gip non preceduto dalla notificazione dell'avviso della richiesta ex art. 408 c.p.p.)
Cass. pen. n. 2253/2006
Integra il delitto di oltraggio a magistrato in udienza la condotta del difensore che, subito dopo la lettura della sentenza che definisce il processo penale nel quale ha svolto la propria funzione, esprime davanti al collegio giudicante il proprio dissenso per la decisione adottata. (Fattispecie in cui il difensore al termine dell'udienza di appello aveva rivolto un invito ai giudici, pubblicamente ed in loro presenza, ad un corretto esercizio della professione: la reformatio in peius non è prevista dal nostro ordinamento, la professione deve essere fatta con serietà da entrambe le parti).
Cass. pen. n. 21112/2004
Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a magistrato in udienza, non rientrano nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica gli apprezzamenti rivolti non al merito dell'atto del magistrato (o, in genere, al contesto processuale), ma alla sua persona. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente il reato nella condotta di soggetto che, partecipando a un'udienza di esecuzione immobiliare, si era rivolto al giudice con le seguenti frasi: «per un decreto di trasferimento ho aspettato due anni perché la S.V. ha dovuto fare delle correzioni» e «il giudice dell'esecuzione non ha tempo di rispondere alle mie istanze e ha tempo di dedicarsi a iniziative a me nocive» riferendosi a due denunce per turbata libertà degli incanti presentate dal giudice contro di lui).
Cass. pen. n. 37383/2003
La ratio dell'art. 343 c.p. è la tutela dello Stato nell'esercizio della funzione giudiziaria ed il reato sussiste quando tale interesse viene leso con espressioni di scherno e gravemente minacciose indirizzate a chi in quel momento esercita la funzione. (Fattispecie in cui l'imputato aveva aggredito il pubblico ministero in udienza con le parole “bravo, bravo” seguito da applauso e con la frase 'atia t'atterro').
Cass. pen. n. 5840/1990
Nel delitto di cui all'art. 343 c.p. il magistrato non è la persona offesa dal reato, per tale intendendosi il titolare del bene costituente l'oggetto giuridico del reato, in quanto detta titolarità va riconosciuta allo Stato, essendo l'esercizio della funzione giudiziaria il bene protetto, mentre il magistrato, aggredito nell'onore e nel prestigio, riveste la sola qualifica di soggetto danneggiato.
Cass. pen. n. 4482/1980
Ai sensi dell'art. 343 c.p. il magistrato deve ritenersi «in udienza» tutte le volte che si trovi ad amministrare giustizia con l'intervento delle parti. Deve ritenersi «udienza» qualsiasi seduta nella quale si svolge l'attività giudiziaria del magistrato, per cui è del tutto irrilevante che l'oltraggio sia stato commesso durante il breve e necessario intervallo che corre tra il termine di un processo e l'inizio di un altro.