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Art. 343 — Oltraggio a un magistrato in udienza

Art. 343 — Oltraggio a un magistrato in udienza

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato [ 594 ].

Le pene sono aumentate [ 64 ] se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 14591/2011

Integra il delitto di oltraggio a magistrato in udienza il rivolgere poco lusinghieri apprezzamenti con frasi allusive a sfondo sessuale nei confronti dei vice procuratore onorario di udienza, così offendendo il suo onore e decoro, seppure nel periodo di attesa della deliberazione della sentenza, in cui il magistrato del pubblico ministero, in assenza del giudice, svolge le funzioni di disciplina dell’udienza.

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Cass. pen. n. 14201/2009

Integra il delitto di oltraggio ad un magistrato in udienza la condotta dell’imputato che rivolga frasi offensive all’indirizzo del P.M., definendolo “ignorante”nella materie specialistiche oggetto dell’istruttoria dibattimentale.

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Cass. pen. n. 14597/2006

Nel reato di oltraggio a magistrato in udienza deve ritenersi persona offesa anche il magistrato (da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di archiviazione del Gip non preceduto dalla notificazione dell’avviso della richiesta ex art. 408 c.p.p.)

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Cass. pen. n. 2253/2006

Integra il delitto di oltraggio a magistrato in udienza la condotta del difensore che, subito dopo la lettura della sentenza che definisce il processo penale nel quale ha svolto la propria funzione, esprime davanti al collegio giudicante il proprio dissenso per la decisione adottata. (Fattispecie in cui il difensore al termine dell’udienza di appello aveva rivolto un invito ai giudici, pubblicamente ed in loro presenza, ad un corretto esercizio della professione: la reformatio in peius non è prevista dal nostro ordinamento, la professione deve essere fatta con serietà da entrambe le parti).

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Cass. pen. n. 21112/2004

Ai fini della configurabilità del reato di oltraggio a magistrato in udienza, non rientrano nell’ambito del legittimo esercizio del diritto di critica gli apprezzamenti rivolti non al merito dell’atto del magistrato (o, in genere, al contesto processuale), ma alla sua persona. (Nella specie, è stato ritenuto sussistente il reato nella condotta di soggetto che, partecipando a un’udienza di esecuzione immobiliare, si era rivolto al giudice con le seguenti frasi: «per un decreto di trasferimento ho aspettato due anni perchè la S.V. ha dovuto fare delle correzioni» e «il giudice dell’esecuzione non ha tempo di rispondere alle mie istanze e ha tempo di dedicarsi a iniziative a me nocive» riferendosi a due denunce per turbata libertà degli incanti presentate dal giudice contro di lui).

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Cass. pen. n. 37383/2003

La ratio dell’art. 343 c.p. è la tutela dello Stato nell’esercizio della funzione giudiziaria ed il reato sussiste quando tale interesse viene leso con espressioni di scherno e gravamente minacciose indirizzate a chi in quel momento esercita la funzione. (Fattispecie in cui l’imputato aveva aggredito il pubblico ministero in udienza con le parole “bravo, bravo” seguito da applauso e con la frase atia t’atterro).

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Cass. pen. n. 5840/1990

Nel delitto di cui all’art. 343 c.p. il magistrato non è la persona offesa dal reato, per tale intendendosi il titolare del bene costituente l’oggetto giuridico del reato, in quanto detta titolarità va riconosciuta allo Stato, essendo l’esercizio della funzione giudiziaria il bene protetto, mentre il magistrato, aggredito nell’onore e nel prestigio, riveste la sola qualifica di soggetto danneggiato.

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Cass. pen. n. 4482/1980

Ai sensi dell’art. 343 c.p. il magistrato deve ritenersi «in udienza» tutte le volte che si trovi ad amministrare giustizia con l’intervento delle parti. Deve ritenersi «udienza» qualsiasi seduta nella quale si svolge l’attività giudiziaria del magistrato, per cui è del tutto irrilevante che l’oltraggio sia stato commesso durante il breve e necessario intervallo che corre tra il termine di un processo e l’inizio di un altro.

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