Cass. pen. n. 2808 del 16 marzo 1995

Testo massima n. 1


In materia di interruzione di un ufficio e servizio pubblico, l'art. 340 c.p. non richiede la potenzialità del turbamento del funzionamento del servizio di pubblica necessità, ma la effettività di esso. (Nel caso di specie la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del procuratore generale avverso la sentenza del pretore che aveva assolto una infermiera che durante il turno di lavoro notturno si era momentaneamente adagiata su un giaciglio di fortuna in un momento in cui nessun paziente necessitava di cure particolari e in condizioni da percepire immediatamente ogni richiesta di intervento, ritenendo che tale comportamento non costituisse interruzione di pubblico servizio.

Può riguarda anche te

  • Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
  • Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
  • Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
  • Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi