Cass. pen. n. 9447 del 19 ottobre 1993

Testo massima n. 1


In tema di interruzione di un ufficio o servizio pubblico, la qualità di promotore o di organizzatore (art. 340 cpv. c.p.) è ravvisabile sia quando ci si trovi di fronte a compartecipi costretti al comportamento punito dal primo comma del predetto articolo, sia quando i compartecipi siano consenzienti alla condotta stessa. (Nella specie la Corte di cassazione, su ricorso del P.M., ha annullato con rinvio l'impugnata sentenza nella parte in cui aveva escluso l'aggravante suddetta non avendo ritenuto provato che gli imputati avessero costretto gli altri compartecipi a tenere la condotta integrante la fattispecie di cui all'art. 340, primo comma, c.p.).

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