Cass. civ. n. 3501 del 07 febbraio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO Gratuito patrocinio - Revoca d’ufficio - Rilevanza dei redditi dei familiari - Sussistenza - Requisito della convivenza - Necessità - Requisito della fisica coabitazione - Esclusione - Fondamento.


In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione dei limiti reddituali che, ove superati, giustificano la revoca anche d'ufficio del beneficio, deve tenersi conto della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 26966 del 2011

Normativa correlata

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 1 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 76 com. 2 CORTE COST.
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 92
DPR 30/05/2002 num. 115 art. 112 CORTE COST. PENDENTE

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