Cass. pen. n. 17923 del 15 aprile 2003
Testo massima n. 1
La differenza tra le due ipotesi di millantato credito non sta nell'oggettiva destinazione del denaro o altra utilità data o promessa all'agente ma nella prospettazione che questi ne fa e che consiste nel prezzo per la propria mediazione presso il pubblico ufficiale (art. 346, primo comma c.p.) ovvero nel costo della corruzione (art. 346, secondo comma).